Emersione e soglia reddituale del datore di lavoro per nucleo plurisoggettivo (TAR Lombardia n. 338 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del rapporto di lavoro domestico e di famiglia, il requisito reddituale del datore di lavoro va determinato esclusivamente in base alla composizione del nucleo familiare, e non al numero dei soggetti che percepiscono reddito. La soglia di 27.000 euro annui si applica ogni qualvolta il nucleo sia costituito da più soggetti conviventi, anche quando il datore di lavoro sia l’unico percettore di reddito. Il dato letterale dell’art. 9, comma 2, del Decreto interministeriale del 27.05.2020 non consente l’opposta lettura, che subordini l’innalzamento della soglia alla presenza di più produttori di reddito. La circolare ministeriale che esplicita tale criterio ha natura meramente interpretativa e si applica ai procedimenti conclusi sotto la sua vigenza, senza che rilevi il momento di presentazione della domanda. Non è configurabile alcun affidamento incolpevole in capo all’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Bergamo – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di emersione presentata in suo favore quale collaboratore familiare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Il provvedimento si fonda sull’insufficienza reddituale del datore di lavoro per l’anno 2019, già evidenziata nel preavviso di diniego, con richiamo alla circolare ministeriale del 17.11.2020, secondo cui, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui, anche se il datore sia l’unico percettore.

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 103, commi 1, 5 e 6, D.L. 34/2020 e dell’art. 9, commi 5 e 6, del Decreto interministeriale del 27 maggio 2020, oltre a eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. Secondo la tesi attorea, nella famiglia monoreddito la soglia sarebbe quella di 20.000 euro, a prescindere dal numero dei componenti, mentre i 27.000 euro riguarderebbero l’ipotesi di più percettori di reddito. La circolare del 17.11.2020, non applicabile retroattivamente, avrebbe leso l’affidamento ingenerato dalle FAQ ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul piano fattuale non è contestato che il reddito del datore di lavoro per il 2019 fosse inferiore a 27.000 euro, attestando la CU una retribuzione da lavoro dipendente pari a 23.173,31 euro, né che il nucleo familiare fosse composto da altri quattro membri, di cui tre minori. Il thema decidendum si concentra dunque sull’interpretazione del requisito reddituale.

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 2, del Decreto interministeriale del 27.05.2020, emanato in attuazione dell’art. 103, comma 6, D.L. 34/2020, che fissa il reddito imponibile del datore in non meno di 20.000 euro annui in caso di nucleo composto da un solo soggetto percettore, ovvero in non meno di 27.000 euro in caso di nucleo inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il tenore testuale non legittima la lettura del ricorrente: la norma individua la soglia più alta in presenza del solo dato della convivenza di più familiari, senza riguardo al numero dei percettori.

Il riferimento al “nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito” non induce in equivoco, perché la qualità di percettore non qualifica la fattispecie, ma è logica conseguenza del carattere unipersonale della famiglia. La lettura opposta condurrebbe a risultati irragionevoli: è intuitivo che la soglia per assumere un lavoratore domestico venga elevata quando più soggetti debbano fare affidamento su quello stesso reddito, destinandone una quota più ampia ai bisogni primari della famiglia.

Il Collegio richiama il principio per cui il requisito reddituale è presupposto indefettibile della definizione positiva della procedura, avendo la titolarità dei redditi la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro (C.d.S., Sez. III, n. 8006 del 15.9.2022). Se 20.000 euro bastano per chi deve far fronte alle sole proprie necessità, per chi deve sostentare altri membri occorre una disponibilità superiore. Le FAQ ministeriali, comunque non vincolanti né prevalenti sul dato normativo, non avallano la tesi attorea: come rilevato dal Consiglio di Stato, la lettura che subordina la soglia più alta alla presenza di altro percettore è priva di agganci testuali e contraria alla ratio della norma (C.d.S., Sez. III, n. 4817 del 14.6.2022).

Quanto all’affidamento, non viene in rilievo l’asserita applicazione retroattiva della circolare del 17.11.2020, sia perché essa è meramente esplicativa del dato normativo, sia perché priva di contenuto costitutivo e quindi applicabile ai procedimenti conclusi sotto la sua validità, essendo irrilevante il momento di proposizione della domanda. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese liquidate in 2.500 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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