Effetto futuro legittimo per rettifiche dati RAB e tariffe distribuzione elettrica (TAR Lombardia n. 1610 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dall’impresa distributrice di energia elettrica presuppone una documentazione contabile idonea a comprovarne l’effettività e la pertinenza al servizio remunerato, con riconciliabilità dei costi rispetto alle singole fatture. La deliberazione che ridetermina le tariffe è motivata per relationem quando richiama la nota istruttoria contenente le tabelle delle rettifiche, i valori riconosciuti e le relative ragioni. L’art. 14, comma 3, del TIT 2012-2015 esprime un principio generale della regolazione tariffaria: le rettifiche favorevoli all’operatore decorrono dal primo anno tariffario successivo a quello in cui sono emerse, senza conguaglio retroattivo, a tutela della certezza delle tariffe e degli utenti. Il principio di aderenza della tariffa ai costi non attribuisce all’operatore il diritto di ottenere in ogni tempo la rideterminazione in proprio favore per errori propri.

Il Fatto

Una società cooperativa che gestisce il servizio di distribuzione di energia elettrica in due comuni altoatesini comunicava all’ARERA, tramite la raccolta dati RAB, i valori degli investimenti e dei contributi per il periodo di regolazione 2012-2015. L’Autorità rilevava parametri unitari superiori al doppio della media nazionale e, dopo un’indagine conoscitiva, rettificava i dati patrimoniali dichiarati, escludendo investimenti privi di fatture d’acquisto o non capitalizzabili e rideterminando i contributi.

Con deliberazione n. 115/2016 l’ARERA approvava in via definitiva tariffe inferiori a quelle provvisorie; la CSEA intimava quindi il pagamento della differenza. La società impugnava la deliberazione deducendo difetto di motivazione, carenza istruttoria e violazione degli artt. 12 e 14 del TIT per l’applicazione delle rettifiche favorevoli solo dal 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 consente la motivazione per relationem: la delibera richiama la nota istruttoria del 4.8.2015, già comunicata alla ricorrente, che contiene una tabella degli investimenti con costi dichiarati, rettifiche dell’impresa, rettifiche d’ufficio, costo storico riconosciuto e relative motivazioni, e una tabella dei contributi. Sono dunque indicati i dati rettificati e i criteri di calcolo, individuati nel TIT e nella relazione AIR. La ricorrente non ha allegato alcun errore di calcolo.

Quanto al secondo motivo, il riconoscimento del costo in tariffa non può prescindere da una contabilità corretta che consenta di verificare l’effettività e la pertinenza del costo mediante riconciliazione con le fatture. L’Autorità aveva espressamente richiesto le fatture passive; la società non ha dimostrato gli asseriti errori di rettifica. L’argomento della gestione del magazzino non giustifica l’assenza dei documenti contabili obbligatori. Le indennità corrisposte agli agricoltori costituiscono costi operativi, non capitalizzabili, come conferma il principio contabile OIC n. 16 per i costi di natura straordinaria.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 14, comma 3, del TIT va letto alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata: il principio di copertura dei costi mediante tariffa si contempera con il buon andamento, la proporzionalità e la tutela degli utenti, che non possono essere esposti a aumenti tariffari retroattivi dovuti a negligenza dei gestori. Devono evitarsi comportamenti opportunistici. La previsione esprime un principio generale della regolazione tariffaria, volto a garantire certezza del diritto e buon andamento dell’azione amministrativa.

Pertanto è legittimo che le rettifiche vantaggiose per l’impresa decorrano dal primo anno tariffario successivo a quello in cui sono emerse. La censura sull’art. 12, comma 2, del TIT è destituita di fondamento, avendo l’Autorità riconosciuto la remunerazione del capitale sui costi legittimamente quantificati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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