Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento della clausola escludente (TAR Calabria n. 1611 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di riesame di una graduatoria concorsuale e avverso l’assunzione del candidato ivi collocato con riserva diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il giudice amministrativo annulli la clausola del bando che imponeva il requisito di ammissione contestato. L’annullamento della clausola escludente elimina la condizione cui era subordinata la posizione in graduatoria e rende definitiva la collocazione del candidato. Viene meno, di conseguenza, l’utilità della pronuncia richiesta dal ricorrente che aveva interesse all’esclusione del controinteressato. La declaratoria di improcedibilità consegue al venir meno dell’interesse alla decisione di merito, non a un accertamento di infondatezza dei motivi.

Il Fatto

Il Comune di Rende bandisce un concorso pubblico per un posto di funzionario avvocato, richiedendo tra i requisiti speciali l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno tre anni e ininterrottamente da una data fissata nel bando (art. 4.2 del Bando). Un candidato, privo del requisito, partecipa comunque e impugna la clausola davanti al TAR. L’amministrazione, con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2024, n. 28, ammette con riserva tutti i candidati.

Approvata la graduatoria con determinazione del 20 dicembre 2024, n. 2073 R.G., il candidato ammesso con riserva si colloca al secondo posto. Il Comune di Lamezia Terme, tramite utilizzo della graduatoria concessa dal Comune di Rende, assume il primo degli idonei con determinazione del 26 febbraio 2025, n. 267. Un altro candidato idoneo invita il Comune di Rende al riesame della graduatoria per escludere il controinteressato; l’istanza viene respinta con nota dell’11 marzo 2025. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e dell’assunzione, con censure di violazione dell’art. 91 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un fatto sopravvenuto, decisivo ai fini della decisione: con precedente sentenza del 16 settembre 2025, n. 4166, lo stesso Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal candidato ammesso con riserva, annullando l’avviso pubblico nella parte in cui, all’art. 4, prevedeva il requisito dell’iscrizione continuativa all’albo.

Da tale annullamento il giudice deduce il venir meno della condizione apposta alla graduatoria. Una volta caducata la clausola escludente, il candidato controinteressato risulta regolarmente inserito nella graduatoria degli idonei, senza alcuna riserva.

Su questa premessa si fonda la declaratoria di improcedibilità: l’interesse del ricorrente all’esclusione del controinteressato e al conseguente riesame della graduatoria non è più satisfattivo, perché l’utilità perseguita non è più conseguibile attraverso la pronuncia richiesta. Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione resta sul piano processuale e non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti avverso il diniego di riesame e l’atto di assunzione. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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