Infortunio in prova concorsuale e ripetizione: prova della causa di forza maggiore (TAR Lazio n. 2807 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato superamento di una prova di efficienza fisica per infortunio, la ripetizione della prova non superata non può fondarsi su una documentazione sanitaria generica e incompleta. La causa di forza maggiore che giustifica la ripetizione deve essere provata con una diagnosi oggettiva, non basata su soli dati anamnestici o su formule dubitative. Il candidato che non alleghi né provi le circostanze specifiche dell’evento e le sue conseguenze non assolve l’onere probatorio. La clausola della lex specialis che consente al solo candidato infortunato il differimento alle prove successive non è, pertanto, scrutinata nel merito, risultando assorbita dal difetto di prova.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Convocato per le prove di efficienza fisica, durante la corsa piana di 1000 metri interrompeva la prova, riferendo di essere caduto e di aver riportato un trauma alla caviglia destra. La commissione ne dichiarava la non idoneità, con verbale sottoscritto dallo stesso candidato senza osservazioni, ove il mancato superamento era indicato come ritiro.
Il ricorrente impugnava l’esclusione, i verbali e la graduatoria finale di merito, lamentando l’erronea qualificazione come ritiro di un mancato superamento dovuto a infortunio, con conseguente diritto alla ripetizione della corsa piana e allo svolgimento degli esercizi successivi. L’amministrazione resisteva, opponendosi all’applicazione flessibile della disciplina e invocando la tutela della par condicio dei candidati. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in rito l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la graduatoria finale era già stata impugnata con l’atto introduttivo, ritualmente notificato anche a un controinteressato.
Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice ritiene dirimente non la questione della legittimità della disposizione che attribuisce al candidato infortunato il solo differimento delle prove successive e non la ripetizione di quella non superata, bensì il difetto di prova dell’infortunio.
Il verbale di pronto soccorso depositato è incompleto: menziona l’incidente e il trauma distorsivo solo nella raccolta anamnestica, senza evidenza della diagnosi e degli accertamenti eseguiti. La dinamica dell’evento è descritta in modo generico e non se ne indica la causa. Il ricorrente non ha prodotto esami strumentali o accertamenti successivi, sicché non è possibile stabilire, neppure in via indiziaria, il nesso tra la caduta, l’infortunio e il mancato superamento della prova.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la forza maggiore va esclusa quando la diagnosi dei sanitari sia eccessivamente generica, si fondi solo su dati anamnestici o utilizzi formule dubitative, rivelando un deficit di oggettività (TAR Lazio n. 2130 del 2024 e i successivi richiami).
Manca, in conclusione, una prova chiara e una puntuale allegazione delle circostanze dell’evento e delle sue conseguenze, tali da dimostrarne l’imprevedibilità e l’eccezionalità. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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