Accesso civico generalizzato e opposizione generica della controinteressata (TAR Calabria n. 1612 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, l’opposizione della società controinteressata non può fondarsi su una clausola di stile. Quando l’istante chiede i titoli edilizi e gli elaborati progettuali riferiti a un immobile, il diniego opposto ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 esige l’allegazione di un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali, alla proprietà intellettuale o ai segreti commerciali. L’affermazione secondo cui la documentazione è “coperta da riservatezza e non suscettibile di divulgazione” è generica e non integra alcuno dei limiti legislativi. Il diniego che circoscriva l’accesso ai soli dati oggetto di obblighi di pubblicazione è pertanto illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Cinque ricorrenti hanno presentato al Comune di Cosenza un’istanza di accesso civico generalizzato per ottenere tutti i titoli edilizi rilasciati o in corso di rilascio su un edificio, con specifico riferimento a un permesso di costruire e ai relativi elaborati architettonici, impiantistici e strutturali. Dopo un primo riscontro positivo, la procedura è stata interrotta dall’opposizione della società controinteressata, proprietaria dell’immobile.

Con nota dell’1 ottobre 2024 il Comune ha comunicato che l’accesso doveva intendersi circoscritto alle sole informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. La società ha poi formalizzato l’opposizione, invocando l’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e sostenendo che gli elaborati progettuali erano coperti da riservatezza. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la titolarità del diritto in forza dell’art. 5, commi 2 e 6, d.lgs. n. 33/2013. Né il Comune né la controinteressata si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’istituto richiamando l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis. Il comma 3 esclude limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva e non richiede motivazione.

I limiti sono delineati dall’art. 5-bis, che enumera le ipotesi in cui il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a interessi giuridicamente rilevanti. Tra queste figura la tutela degli interessi economici e commerciali della persona fisica o giuridica, comprensivi della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e dei segreti commerciali.

Il Collegio verifica quindi la qualità dell’opposizione formulata dalla controinteressata. Essa si risolve nell’affermazione che la documentazione è coperta da riservatezza e non suscettibile di divulgazione. Per il Tribunale si tratta di una formula del tutto generica, priva di qualsiasi allegazione sul pregiudizio concreto che la divulgazione arrecherebbe agli interessi tutelati.

Da qui la conclusione che non è configurato alcuno dei limiti all’accesso civico generalizzato contemplati dalla legge. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego impugnato e ordine al Comune di garantire l’accesso ai documenti richiesti entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico tanto dell’amministrazione quanto della società controinteressata, che con la propria opposizione ha dato causa al giudizio. La liquidazione è fissata in duemila euro, oltre a contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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