Porto d’armi, obbligo di istruttoria completa e garanzie del preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 1604 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può rivalutare, in un rinnovato giudizio, elementi in passato non considerati ostativi, non essendo vincolata da precedenti valutazioni di segno opposto. Essa è tuttavia tenuta a svolgere una istruttoria adeguata e completa, della quale deve dar conto nella motivazione, e, quando vengono in rilievo episodi eccessivamente remoti già considerati nei rinnovi intervenuti, deve rendere compiuta ragione delle nuove e diverse valutazioni e attualizzare il giudizio di inaffidabilità. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 deve contenere tutti i motivi posti a fondamento del diniego, salvo i soli motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni dell’interessato: quelli indicati per la prima volta nel provvedimento finale non possono ritenersi derivazione delle osservazioni e neppure conseguenza delle osservazioni dell’istante, con violazione delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 1988, sempre regolarmente rinnovata. Il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l’istanza di rinnovo rilevando a suo carico “precedenti penali e gravami di Polizia”, perlopiù risalenti nel tempo, e ritenendo che egli non desse più sicuro affidamento di non abusare delle armi.

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’erroneità delle valutazioni sottese al provvedimento e chiedendo altresì l’accertamento del diritto al rinnovo e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha dapprima disposto un incombente istruttorio, chiedendo all’amministrazione una documentata relazione sui precedenti rinnovi e sulle valutazioni in essi espresse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il diniego impugnato si fonda su una pluralità di precedenti penali e di polizia, in gran parte risalenti e già anteriori ai rinnovi in passato concessi senza rilievo alcuno. Su tali premesse il Tribunale aveva ordinato alla Questura di documentare i precedenti provvedimenti di rinnovo e le valutazioni ivi espresse sui medesimi fatti.

L’amministrazione, nella nota depositata il 20 giugno 2025, si è limitata a ribadire le ragioni del diniego, senza riferire né documentare in ordine ai precedenti rinnovi. Il Tribunale riconosce che in materia di armi sussiste un’ampia discrezionalità e che l’amministrazione può rivalutare elementi in passato non considerati ostativi, non essendo in senso assoluto condizionata da valutazioni di segno opposto. Tuttavia essa ha l’onere di compiere una istruttoria adeguata e completa, della quale deve dar conto nella motivazione, e, nei casi in cui vengono in rilievo episodi eccessivamente remoti, deve rendere compiuta ragione delle nuove valutazioni e attualizzare il giudizio di inaffidabilità rispetto a fatti risalenti (richiamati Cons. Stato, III, 7 luglio 2025, n. 5836 e Cons. Stato, III, 4 aprile 2025, n. 2903).

Di portata assorbente è poi la fondatezza del primo motivo. Rispetto ai diversi precedenti indicati nel provvedimento finale, nell’atto di comunicazione dei motivi ostativi ne era stato indicato uno solo. Gli ulteriori precedenti posti a fondamento del diniego, comparsi soltanto nel provvedimento conclusivo, non possono ritenersi “conseguenza delle osservazioni” dell’interessato, che si era limitato a contraddire sull’unica circostanza contestata. Essi costituivano autonome ragioni che avrebbero dovuto essere incluse nella comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, così da consentire la piena partecipazione al procedimento: la relativa omissione integra violazione delle garanzie partecipative.

Quanto alla domanda di accertamento del diritto al rinnovo, il Collegio osserva che il porto d’armi non è un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di detenere e portare armi, e che nel processo amministrativo la pronuncia sulla fondatezza della pretesa è ammessa solo in caso di attività vincolata o di assenza di ulteriori margini discrezionali (artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.). Poiché non ricorre alcuna delle due ipotesi, la domanda è rigettata.

La domanda risarcitoria è infine infondata: per il danno patrimoniale manca ogni allegazione e prova; per il danno esistenziale il ricorrente ha allegato solo il danno-evento e non il danno-conseguenza. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento, rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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