Accesso agli atti e silenzio: nuova istanza richiede motivi aggiunti (TAR Sicilia n. 1625 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. il giudice non si limita ad annullare l’atto impugnato, ma accerta il rapporto e, ove il diritto sia riconosciuto, condanna l’amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti. La sopravvenuta ostensione in corso di causa soddisfa l’interesse del ricorrente e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non quella di improcedibilità. Le domande aventi ad oggetto documenti non compresi nell’istanza originaria sono inammissibili, se non introdotte con motivi aggiunti. La costituzione tardiva della parte intimata non è causa di inammissibilità, ma preclude il deposito di memorie e documenti, salve le difese orali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una fornitura elettrica domestica misurata da un contatore elettromeccanico non teleletto, contesta l’addebito di consumi ulteriori rispetto alle autoletture e ritiene che il distributore non abbia effettuato le letture per anni, procedendo per stime. Con istanza di accesso ha chiesto copia di una serie di documenti: scheda cliente, resoconto delle letture quinquennali, cause dei tentativi di rilevazione falliti, contatti telefonici e relative registrazioni, accessi dei tecnici, idoneità del misuratore alle fasce F1, F2 e F3, documentazione fotografica degli interventi.
Decorso il termine senza riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento e l’eventuale diniego. Si è costituita la società distributrice, eccependo l’inammissibilità per controllo generalizzato e per la spettanza dell’ostensione al venditore, oltre all’improcedibilità e all’infondatezza. In corso di giudizio il ricorrente ha depositato la sopravvenuta nota di riscontro del distributore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della costituzione sollevata in udienza. Il termine per le parti intimate, stabilito dall’art. 46 cod. proc. amm. e dimidiato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., non ha carattere perentorio: la costituzione è ammessa fino all’udienza di discussione. Tuttavia la parte che si costituisca oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. incorre nelle preclusioni al deposito di memorie, documenti e repliche. Nel caso concreto il difensore della resistente, presente, ha svolto difese orali riportandosi alla memoria: tali difese sono ammesse, mentre il deposito documentale resta tardivo.
Passando al merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. è di impugnazione-merito: nasce come impugnazione della determinazione amministrativa, ma si conclude con una decisione sul rapporto, sostitutiva dell’amministrazione, e con condanna all’esibizione. Se nel corso del giudizio l’amministrazione rivaluta l’istanza e consente l’ostensione, il ricorrente non deve proporre motivi aggiunti, perché l’accertamento contenuto in sentenza prevale sulle determinazioni sopravvenute. Il giudice deve comunque valutare gli atti sopravvenuti per verificare se permanga l’interesse alla pronuncia di merito.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il distributore ha effettivamente osteso la scheda cliente, il resoconto delle letture dal 2020, l’allegato con le date dei tentativi di intervento e le relative cause, la documentazione sull’accesso dei tecnici e il verbale di sostituzione del misuratore con il dettaglio delle fasce. Per queste voci dichiara la cessazione della materia del contendere.
È invece inammissibile la richiesta dei documenti sui contatti telefonici e sulle registrazioni, poiché nessun obbligo di concordare un appuntamento è previsto per la rilevazione della misura e l’istanza si risolve in un controllo generalizzato dell’attività del gestore. Quanto al profilo di prelievo abituale, il documento non figurava nell’istanza originaria: la nuova richiesta avrebbe richiesto motivi aggiunti, non proposti. In via generale, le domande ulteriori rispetto all’istanza iniziale sono inammissibili perché nuove.
Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto dichiarato cessato nella materia del contendere, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie. La pronuncia conferma la centralità del rapporto nel rito dell’accesso e la rigorosa delimitazione dell’oggetto del giudizio all’istanza originaria.
Nota della Redazione
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