Annullamento in autotutela del piano attuativo e legittimazione dei proprietari non attuatori (TAR Sicilia n. 1623 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’annullamento in autotutela di un piano attuativo deve essere proposto dal soggetto titolare del progetto o da tutti i proprietari delle aree interessate, non anche da alcuni di essi uti singuli. La legittimazione e l’interesse ad agire devono essere allegati e provati dalla parte che agisce, secondo il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. In presenza di un atto plurimotivato, il riscontro della legittimità di una sola ragione giustificatrice autonoma conduce al rigetto dell’intero ricorso, anche ove gli ulteriori motivi risultino fondati. Ai fini del regime transitorio della pianificazione urbanistica, rileva esclusivamente il deposito del progetto finale entro la data di entrata in vigore della nuova disciplina, non la natura delle modifiche sopravvenute.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di una porzione dei terreni compresi nel sub-comparto edificatorio oggetto di un piano attuativo presentato da una società per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva annullato in autotutela la precedente delibera di approvazione del piano.

L’annullamento era stato adottato sulla scorta di una nota assessoriale che invitava il Comune a non dare attuazione alla delibera, ritenendo applicabile la l.r. n. 19/2020 — e non la l.r. n. 71/1978 — perché le modifiche progettuali succedutesi dopo il deposito iniziale del 2018 avrebbero reso inattuale il parere del Genio civile. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare le eccezioni in rito. I ricorrenti sono proprietari di una porzione pari a mq. 12.000 su una superficie complessiva di mq. 55.469, inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 4 delle NTA. L’azione avrebbe dovuto essere esperita dalla società titolare del progetto o da tutti i proprietari delle aree, non da alcuni di essi uti singuli.

Difetta, inoltre, l’interesse ad agire: in caso di annullamento dell’atto di ritiro e di reviviscenza del piano, la sua attuazione dipenderebbe dalla società proponente, che non ha impugnato, mentre i ricorrenti non potrebbero darvi corso. Sul piano probatorio il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 690 del 2020: l’interesse non solo deve sussistere, ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, senza che possa soccorrere il potere acquisitivo del giudice.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. Il provvedimento è plurimotivato e basta la legittimità di una sola ragione giustificatrice autonoma a sostenerlo (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 11/2023; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2024). Sul primo motivo, l’art. 53 della l.r. n. 19/2020 riserva la disciplina previgente ai piani depositati e non ancora approvati al 21 agosto 2020. La circolare assessoriale chiarisce che occorre l’avvenuta conclusione della fase istruttoria. Il progetto può dirsi depositato nella sua interezza solo il 29 giugno 2023, con la conseguente inapplicabilità della l.r. n. 71/1978.

Il Collegio esclude la pertinenza dell’art. 31, comma 2, l.r. n. 19/2020, che disciplina l’iter di formazione del piano e non la questione del deposito utile. Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo e il terzo, che perdono rilievo.

Il quinto motivo è infondato. L’annullamento d’ufficio esige un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con l’affidamento dei destinatari (Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1976 del 2022). La motivazione dell’atto, che richiama l’esigenza di impedire ulteriori atti illegittimi e la comparazione con l’art. 97 Cost., è adeguata. L’intervento è caduto entro un termine ragionevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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