Divieto di accesso urbano legittimo per prostituzione reiterata (TAR Marche n. 1073 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 48/2017, vieta l’accesso a determinate aree urbane a chi eserciti abitualmente l’attività di prostituzione in spazi pubblici. Il requisito motivazionale è soddisfatto quando l’atto indichi, sia pure in forma sintetica, i luoghi, le date e gli orari dei comportamenti contestati, non essendo necessaria l’analitica descrizione di ogni singolo episodio. Il divieto non comprime la libertà di movimento né inibisce l’attività, ma impone di esercitarla con modalità compatibili con la fruibilità degli spazi pubblici e con esigenze di riservatezza e discrezione. La valutazione delle concrete modalità di accesso resta rimessa al destinatario del provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, espone di aver intrapreso l’attività di prostituzione per far fronte a difficoltà economiche, senza ricevere contestazioni di rilievo, salvo alcune violazioni amministrative al divieto di accesso al centro urbano. A seguito dell’ennesima identificazione, e sulla base di oltre trenta controlli effettuati dal 2018, la Questura adottava un provvedimento di divieto di accesso, dal tramonto all’alba, al tratto della SS16 interno al centro urbano e ad ogni altro spazio pubblico individuato dal Regolamento di Polizia Urbana del comune, per la durata di sei mesi dalla notifica.

La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche, che respingeva il ricorso. Le spese venivano compensate per ragioni equitative.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fondava su un’unica censura, articolata in più profili: violazione dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 48/2017 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e genericità dell’atto. La ricorrente lamentava, in particolare, che l’amministrazione avesse ritenuto lesivo della libera fruizione degli spazi pubblici l’esercizio dell’attività in orario notturno e con scarsa visibilità, senza indicare il comportamento da tenere per evitare pericoli, i precedenti addebitati e le ragioni della ritenuta pericolosità sociale.

Il Collegio ritiene le censure infondate. Il provvedimento, pur non contenendo l’analitica descrizione dei fatti, ne offre una descrizione sintetica, indicando i luoghi e gli spazi pubblici, le date e gli orari. Il ragionamento del giudice muove dalla natura del comportamento contestato: non si tratta di una singola azione consumatasi in pochi secondi, ma di una condotta svolta nell’arco di un’intera nottata da chi frequenta abitualmente quei luoghi per esercitare la propria attività, e dunque non vi è presente in via occasionale o sporadica.

Su questa base il TAR valorizza le reiterate sanzioni riportate negli atti di causa, relative ad azioni o comportamenti che determinavano impedimento o limitazione dell’accessibilità e della fruibilità dei luoghi e degli spazi pubblici. La circostanza che la ricorrente tenda a sminuirne la rilevanza non incide sulla legittimità dell’atto, sorretto da un compendio istruttorio congruo.

Quanto all’ordine di non accedere agli spazi in oggetto con modalità tali da mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero stazionando sulla pubblica via per contrattare prestazioni sessuali, il Collegio osserva che le concrete modalità sono rimesse alla valutazione della destinataria. Questa non è inibita allo svolgimento della propria attività, ma deve coniugarla con comprensibili ragioni di riservatezza e discrezione quando si trova in spazi pubblici.

Il TAR esclude, infine, che il provvedimento comprima la libertà di movimento: la ricorrente può accedere agli spazi indicati anche dal tramonto all’alba, purché nei modi e con le cautele richiesti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese; l’istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato è rinviata a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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