Scheda valutativa: illegittima la riedizione che corregge i giudizi analitici (TAR Calabria n. 1717 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di scheda valutativa del personale militare, le diverse parti del documento caratteristico devono essere fra loro in rapporto di armonia e consequenzialità, costituendo i giudizi testuali, il giudizio finale e la qualifica la sintesi delle voci analitiche interne. L’accoglimento del ricorso gerarchico per difetto di coerenza interna non investe la correttezza dei giudizi analitici non contestati, ma impone all’amministrazione di riformare le sole parti dissonanti. La riedizione del potere che, invece, corregga in peius le voci analitiche non attinte dal decisum viola il principio della domanda e del contraddittorio ed è illegittima per eccesso di potere, anche a prescindere dalla disciplina dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ogni modificazione in peius della valutazione richiede una specifica motivazione, ancorché sintetica.
Il Fatto
Il ricorrente, militare valutato presso un Comando provinciale, impugnava due schede valutative e proponeva ricorso gerarchico al Ministero della Difesa. Con decreto ministeriale il gravame veniva accolto e le schede annullate, per il difetto del prescritto rapporto di armonia e consequenzialità fra le voci analitiche interne e gli ulteriori giudizi.
In sede di riedizione del provvedimento veniva compilata una nuova scheda, nella quale i medesimi compilatore e revisore mantenevano la qualifica di “superiore alla media”, riformavano in peius dodici voci analitiche su ventidue e modificavano i giudizi testuali. Il ricorrente impugnava la nuova scheda deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento, difetto di motivazione e violazione della decisione ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina del documento caratteristico, dettata dagli artt. 1025 e ss. del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dagli artt. 688 e ss. del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con la scheda-tipo di cui all’allegato B. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che il giudizio finale è congruamente motivato quando sia in rapporto di armonia e conseguenzialità con i singoli giudizi resi per ciascuna voce.
Sul primo profilo, la nuova scheda è manifestamente incongrua e contraddittoria. Compilatore e revisore hanno sì reso coerenti le voci analitiche con la qualifica finale, ma non hanno fornito alcuna motivazione delle nuove e deteriori valutazioni. Nelle relazioni esplicative prodotte in sede di ricorso gerarchico essi avevano difeso i soli giudizi testuali e finali, senza mai riferire di errori nella compilazione delle voci analitiche. Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 922 del 2022 e Cons. Stato n. 6278 del 2024: la repentina modificazione in peius esige specifica motivazione, presente nella prima scheda e omessa in quella impugnata. Anche i giudizi testuali e quello complessivo risultano stereotipati, generici e impersonali, e non rendono più ragione della flessione rispetto al periodo precedente.
Sul secondo profilo, la nuova scheda contrasta con la decisione del ricorso gerarchico. Il Collegio ne sottolinea la funzione di riesame giustiziale, distinta dall’amministrazione attiva: la controversia è risolta alla luce dei motivi indicati nel ricorso e la decisione non può contenere valutazioni ulteriori. Poiché le voci analitiche non erano state contestate dal ricorrente né messe in discussione dai redattori, il decreto ministeriale non le ha intaccate, avendo colpito il solo contrasto con esse dei giudizi testuali e finali.
La decisione del ricorso gerarchico, pur non avendo natura giurisdizionale, è vincolante per l’amministrazione di primo grado. La sua violazione o elusione in sede di riedizione del potere non determina la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, ma integra eccesso di potere. L’amministrazione avrebbe dovuto riformare le sole parti ritenute non armoniche, rendendole coerenti con le voci analitiche. Avendo invece corretto queste ultime, si è posta in contrasto con il vincolo del decisum.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza dell’ulteriore attività amministrativa; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.