Piscina interrata in zona vincolata non è sanabile paesaggisticamente (TAR Puglia n. 1223 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, in area sottoposta a vincolo paesaggistico integra un intervento di nuova costruzione, con creazione di nuova volumetria, e non è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il parere della Soprintendenza, ancorché vincolante, non ha natura provvedimentale e resta distinto dal provvedimento finale dell’autorità competente: ad esso non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il vizio di disparità di trattamento presuppone la prova della perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, non desumibile dal mero richiamo ad altri pareri rilasciati dalla stessa amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per un progetto comprendente una piscina ad uso privato e alcune modifiche di prospetto, distribuzione interna e sistemazioni esterne di un’abitazione rurale. La Soprintendenza ABAP di Lecce ha reso parere negativo con prescrizioni e condizioni; il Comune di Gallipoli ha trasmesso quel parere e ha chiesto l’integrazione documentale adeguata.

La ricorrente ha impugnato il parere ministeriale e la nota comunale davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 136, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, delle N.T.A. del P.P.T.R., dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento. Il Ministero e la Soprintendenza si sono costituiti; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le censure sul preavviso di rigetto. L’art. 167, quinto comma, del d.lgs. n. 42/2004 delinea un meccanismo coordinato: l’autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni. Il parere, anche se vincolante, è atto privo di valenza provvedimentale e resta distinto dal provvedimento finale riservato all’autorità competente, con un meccanismo analogo a quello dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ad esso, pertanto, non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Collegio aggiunge un rilievo di carattere procedimentale: la ricorrente non ha replicato alla nota comunale del 01.12.2020 e non ha indicato elementi nuovi che imponessero un riesame della pratica.

Quanto al vizio motivazionale, la sentenza richiama l’orientamento consolidato secondo cui la piscina in zona vincolata, integrando nuova costruzione con creazione di volumetria, richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e non ammette l’accertamento di compatibilità ex art. 167; sono citati T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 17.09.2020, n. 3874 e 3875, TAR Campania, Salerno, Sez. II, 04.03.2019, n. 358, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 12.8.2024, n. 2438. Nella specie la piscina, di circa cinquantasei metri quadri e interrata, ha comportato uno scavo con soletta e pareti verticali in cemento armato, con profondità fino a metri 2,20: caratteristiche volumetriche e strutturali che escludono la qualificazione come intervento minore e quindi l’eccezionale sanatoria paesaggistica.

Il Collegio disattende anche la disparità di trattamento: il vizio presuppone la prova della perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, che la parte deve fornire (Cons. Stato, Sez. VII, 04.12.2024, n. 9729). Nel caso concreto le contestazioni sono generiche e il mero richiamo ad altri pareri, adottati per finalità differenti, non dimostra l’identità di posizione.

Le residue censure sono giudicate generiche e prive di supporto probatorio. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto; le spese sono compensate per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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