Impugnazione dell’atto presupposto normativo attrae la competenza al TAR Lazio (TAR Trentino-Alto Adige n. 292 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione. Ove unitamente all’atto applicativo sia impugnato un regolamento statale ad efficacia sull’intero territorio nazionale, il ricorso è devoluto alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a nulla rilevando la maggiore o minore importanza dell’impugnazione regolamentare nell’economia del ricorso, né che essa sia proposta in via subordinata. Il giudice amministrativo può disapplicare il regolamento illegittimo solo in presenza di un’effettiva antinomia con la fonte legislativa, tale da consentirne la sostituibilità; le norme costituzionali di principio e la norma legislativa invocata non dettano direttamente la misura sanzionatoria proporzionata e non permettono la sostituzione della previsione regolamentare.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio demaniale di tipo AST per il proprio nucleo familiare. A seguito di controllo dell’Agenzia delle Entrate, emergeva che i redditi del coniuge dichiarati a corredo dell’istanza erano inferiori a quelli effettivamente percepiti nell’anno di riferimento. La Commissione di controllo degli alloggi del Comando Truppe Alpine disponeva pertanto l’esclusione del ricorrente dalla procedura del primo quadrimestre 2024 e dall’assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio sull’intero territorio nazionale e per tempo illimitato, in applicazione degli artt. 324, comma 6, e 351, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TRGA di Bolzano, lamentandone la natura punitiva e il difetto di proporzionalità rispetto al grado di colpevolezza. In via subordinata chiedeva l’annullamento dell’art. 324, comma 6, del d.P.R. n. 90/2010, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con l’art. 1355, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., la questione di competenza territoriale sulla domanda subordinata, concernente un atto normativo statale, e ha assegnato alle parti termine per esprimersi ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La questione è dirimente perché la norma regolamentare costituisce la fonte di disciplina del provvedimento impugnato in via principale.

Il Collegio richiama l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che attrae alla competenza sul provvedimento anche quella sugli atti presupposti, facendo salvi gli atti normativi o generali. Poiché la domanda subordinata coinvolge un regolamento adottato da organi centrali dello Stato con efficacia sull’intero territorio nazionale, il ricorso resta attratto nella competenza del TAR Lazio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 2051 del 2023, per cui non rileva la maggiore o minore importanza dell’impugnazione dell’atto centrale nell’economia del ricorso, e TAR Campania, Napoli, sez. IV, ord. n. 398 del 2024, per l’irrilevanza della proposizione in via subordinata.

Quanto alla richiesta di disapplicazione della norma regolamentare, avanzata dal ricorrente dopo la rinuncia al motivo di annullamento del regolamento, il Collegio la ritiene infondata. La disapplicazione presuppone un’effettiva antinomia tra fonti che consenta la sostituibilità della norma regolamentare con quella legislativa. Nel caso di specie manca tale antinomia: gli artt. 3 e 97 Cost., quali norme di principio, e l’art. 1355, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 non dettano direttamente la misura sanzionatoria proporzionata applicabile.

La loro applicazione potrebbe condurre solo all’eliminazione della norma regolamentare, effetto proprio dell’annullamento giurisdizionale, che per ragioni di competenza inderogabile spetta al TAR Lazio. Il Collegio dichiara quindi la propria incompetenza territoriale con sentenza, essendo la questione insorta all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica e non ricorrendo i casi dell’art. 15, commi secondo e terzo, c.p.a., richiamando TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3260 del 2024. Resta salva la facoltà di riassunzione davanti al TAR Lazio nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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