Sopravvenuta carenza di interesse e sostituzione del piano strutturale (TAR Toscana n. 1441 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di una variante generale al piano strutturale che, ai sensi dell’art. 93, co. 4, della legge regionale n. 65/2014, sostituisce integralmente lo strumento impugnato e non ne reitera le prescrizioni determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. La qualificazione corretta è quella dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non dell’inammissibilità, poiché l’interesse è venuto meno per fatto successivo alla proposizione del gravame. La compensazione delle spese può fondarsi sulla non ostativa portata della prescrizione impugnata, che non ha impedito all’amministrazione di esprimersi favorevolmente nel procedimento di riesame autorizzativo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana il piano strutturale del Comune di Livorno, nella parte in cui l’art. 8, co. 3, delle NTA vietava, nel periodo di salvaguardia di cui all’art. 92, co. 5 e 6, della legge regionale n. 65/2014, gli impianti di smaltimento rifiuti nell’UTOE n. 19, facendo salve le attività degli impianti esistenti fino allo scadere delle autorizzazioni vigenti. Oggetto di gravame era anche la delibera consiliare di controdeduzioni alle osservazioni, che aveva introdotto tale previsione su proposta riferita all’osservazione n. 115.

Il Comune si è costituito e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per effetto della deliberazione consiliare n. 173 del 12.12.2024, con cui è stata approvata la variante generale al piano strutturale, integralmente sostitutiva del piano impugnato. La società, preso atto che il nuovo strumento non reitera le prescrizioni contestate, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato che la variante generale approvata con la deliberazione consiliare n. 173 del 12.12.2024 ha determinato, ai sensi dell’art. 93, co. 4, della legge regionale n. 65/2014, la sostituzione del piano impugnato. Ha altresì accertato che il nuovo strumento urbanistico non ripropone le prescrizioni contro le quali la società aveva reagito in giudizio.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La soluzione accolta privilegia la qualificazione sostanziale dell’evento sopravvenuto rispetto all’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione: ciò che rileva è la caducazione dell’interesse alla pronuncia, non un vizio originario del ricorso.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle. La decisione si fonda sulla condivisione di quanto osservato dalla difesa comunale circa la portata della prescrizione impugnata: essa non ha impedito ai competenti uffici comunali, nell’ambito del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale avviato nel 2019 su istanza della società, di esprimersi nel senso di non ravvisare profili ostativi di rilevanza urbanistica nelle misure di salvaguardia del vigente piano strutturale.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la sostituzione dello strumento e la mancata reiterazione delle prescrizioni, il giudizio non può che chiudersi con la declaratoria di improcedibilità, senza esame nel merito dei motivi. La soccombenza formale della società sul piano processuale non giustifica la condanna alle spese, in ragione della non ostativa incidenza della previsione censurata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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