Sei scatti stipendiali rilevano per indennità buonuscita personale forze di polizia (TAR Sicilia n. 181 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia, anche di ordinamento militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria: la norma limitativa, che escludeva la cessazione dal servizio a domanda, non è più in vigore. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’istituto per tutte le forze di polizia. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato congedato a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione, e ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 15 gennaio 2025 e decisa con sentenza di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando il principio consolidato (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010), afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, la nota INPS del 6 novembre 2018, le diffide del 9 novembre 2022 e 23 marzo 2023 e il rigetto del 14 aprile 2023 dimostrano l’inerzia dell’Istituto rispetto a una richiesta tempestiva. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio: spetta alla parte indicare la data di inizio del corso prescrizionale. Nella specie è ignota la data di liquidazione del TFS, e l’INPS non ha specificamente documentato il dies a quo.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 hanno introdotto i sei aumenti periodici; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 li estese ai sottufficiali, ma solo nei casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato tali disposizioni, tra cui l’art. 11 della legge n. 231/1990. L’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria: la limitazione che escludeva la cessazione a domanda non è più vigente.

L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica alle forze di polizia nel senso ampio desumibile dall’art. 16 della legge n. 121/1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ne conferma la vigenza per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che ricomprende l’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, senza ragionevole giustificazione di un trattamento differenziato. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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