Progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 e limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 182 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di cui all’art. 14 l. n. 328/2000 è espressione di discrezionalità tecnica e, in parte, tecnico-amministrativa, oltre che di attività materiali consequenziali. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta irragionevolezza, dell’inattendibilità metodologica, del travisamento dei fatti o dell’omessa considerazione di circostanze rilevanti, senza estendersi al merito delle valutazioni. Le misure assistenziali vanno individuate “nell’ambito delle risorse disponibili” secondo i piani di cui agli art. 18 e 19 della stessa legge. Il bilanciamento tra esigenze del singolo e interessi generali non integra violazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 112/2016 quando la presa in carico progressiva risulti coerente con la ratio della disciplina sul “dopo di noi”.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da patologia conseguente a un incidente stradale, aveva ottenuto nel 2018 dal Comune di Vittoria la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. n. 328/2000. A distanza di cinque anni ha chiesto l’aggiornamento e la revisione del progetto, per ottenere un budget che consentisse l’assunzione in forma indiretta di due persone durante le sedici ore diurne.

Il Comune ha adottato il provvedimento di revisione, che prevedeva l’accesso alle risorse per l’assunzione di una sola badante regolarmente contrattualizzata. Il ricorrente ha impugnato l’atto, chiedendo anche l’accertamento del diritto a un progetto completo e la condanna delle amministrazioni alla sua correzione. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’art. 14, comma 1, l. n. 328/2000 prevede che i comuni, d’intesa con le aziende sanitarie, predispongano il progetto su richiesta dell’interessato: entrambe le amministrazioni sono pertanto contitolari del procedimento e legittimate a resistere.

Quanto all’inammissibilità, il Tribunale riconosce che il procedimento si snoda attraverso scelte di elevata discrezionalità tecnica, volte a bilanciare livelli essenziali di assistenza, distribuzione delle risorse e diritto degli assistiti alle prestazioni. Il sindacato resta però ammesso per vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze incidenti sulla valutazione finale, senza estendersi al merito.

Nel merito, i due motivi sono infondati. L’atto impugnato richiama “tutte quelle azioni messe in campo dalla progettazione distrettuale”: partecipazione al fondo regionale per i Progetti per la Vita Indipendente, ai progetti del “Dopo di Noi” e accesso alle agevolazioni fiscali e alla disciplina del trust. Tali misure sono state individuate “nell’ambito delle risorse disponibili“, come prescrive l’art. 14, comma 2.

Il Collegio esclude il travisamento dei fatti: il Comune ha considerato la complessiva situazione economica del ricorrente e l’adesione solo parziale alle misure. Quanto all’art. 1, comma 2, l. n. 112/2016, l’assunzione indiretta di una badante appare coerente con la presa in carico progressiva in vista del venir meno del sostegno familiare, non risultando limitazioni dei genitori tali da interrompere repentinamente l’assistenza.

Il budget risulta adeguatamente individuato, perché le misure consentono di identificare gli apporti economici, strumentali e professionali. Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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