Risarcimento per illegittima decadenza dall’alloggio e nesso causale col danno alla salute (Cons. Stato n. 1525 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che adotta un provvedimento di decadenza dalla concessione di un alloggio di servizio senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza, risponde del danno cagionato al privato. Il nesso causale tra l’atto illegittimo e la patologia insorta va accertato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che può ritenere l’evento idoneo a ledere l’integrità psico-fisica anche in presenza di condizioni di salute preesistenti. Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. non si presume: grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la condotta negligente, non essendo sufficiente allegare un ruolo formalmente attribuito e mai comunicato all’interessato. La domanda risarcitoria proposta autonomamente è tempestiva se notificata entro centoventi giorni dal termine di impugnazione della sentenza di annullamento.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, concessionario di un alloggio di servizio per sé e per il nucleo familiare, riceveva nel novembre 2014 due provvedimenti con cui l’Amministrazione disponeva la decadenza dalla concessione, contestandogli l’omesso pagamento, dal 2011 al 2014, degli oneri legati al godimento dell’immobile. Il militare impugnava quegli atti davanti al TAR Liguria, che ne otteneva prima la sospensione cautelare e poi l’annullamento.

Lo stesso giorno della notifica degli atti il ricorrente era colpito da un grave episodio ischemico, poi stabilizzatosi in un disturbo d’ansia permanente, che induceva la commissione medica ospedaliera a dichiararlo inidoneo in via permanente al servizio. Chiedeva quindi al TAR la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno alla salute e di quello patrimoniale. Il primo giudice, espletata CTU medico-legale, accoglieva la domanda. Il Ministero della Difesa proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui l’azione andrebbe proposta congiuntamente a quella di annullamento. La censura è inammissibile perché generica: menzionata nel titolo del motivo, non è poi sviluppata. Nel merito è comunque infondata, poiché il sistema processuale amministrativo riconosce l’autonomia dell’azione risarcitoria, proponibile nel corso del giudizio o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Richiamate le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 e n. 8 del 2022, il Collegio verifica la tempestività: il ricorso di primo grado, notificato il 4.11.2015, rientra nel termine decorrente dal 13.7.2015.

Quanto al concorso colposo del danneggiato, l’Amministrazione sosteneva che l’appellato avesse ricoperto il ruolo di Capo Fabbricato e avesse delegato informalmente la raccolta delle quote, senza curarsi dei pagamenti. Il Collegio ritiene ammissibile il motivo nuovo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019 e la giurisprudenza civile di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 13902 del 2013; Cass. Sez. III n. 31971 del 2024), ma lo reputa infondato. La documentazione prodotta dimostra che la nomina a Capo Fabbricato era stata conferita a un altro soggetto sin dal 2010, con espressa motivazione sull’incompatibilità dell’appellato, e che il successivo provvedimento del 2012 non gli fu mai comunicato. Manca dunque la prova di una condotta negligente.

Il secondo motivo contesta il nesso eziologico tra la notifica degli atti e l’insorgere della patologia. La Corte lo rigetta: la CTU, con valutazione logicamente e congruentemente motivata, ha accertato la capacità lesiva dell’evento anche a prescindere da condizioni di salute preesistenti, e il consulente dell’Amministrazione non aveva formulato osservazioni in quella sede.

Infine, sul terzo motivo la Corte conferma la percentuale di invalidità permanente del 12% e la personalizzazione del danno. Significativo il rilievo che la stessa Amministrazione aveva disposto il congedo per inidoneità dell’interessato con anni di anticipo, riconoscendo così la stabilizzazione della patologia. L’appello è integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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