Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per silenzio-inadempimento (TAR Molise n. 17 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso che definisca l’istanza del privato determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche quando il privato intenda contestare nel merito il contenuto del provvedimento sopravvenuto in un separato giudizio. La declaratoria presuppone la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente e non richiede l’accertamento della fondatezza originaria del ricorso. Le spese possono essere compensate quando la richiesta di compensazione sia espressa dalla parte ricorrente e non contrastata dalla resistente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato alla Regione Molise un’istanza di variante alla concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal Fiume Cavaliere, a scopo di produzione di energia elettrica, ai sensi del R.D. n. 1775/1933. Non avendo ottenuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso, previa ostensione di una nota dell’Ufficio Autorizzazioni Idriche.
Nel corso del giudizio la Regione si è costituita e ha depositato la determinazione dirigenziale n. 6375 del 18.11.2024, recante diniego espresso sull’istanza, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del gravame. La ricorrente, con memoria del 23.12.2024, ha a sua volta dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riservandosi di impugnare il diniego in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla ricorrente con la memoria del 23.12.2024 e ribadita alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025. La difesa erariale, che aveva già invocato l’improcedibilità, si è associata a tale conclusione.
La questione giuridica attiene all’effetto del sopravvenuto esercizio del potere amministrativo sul giudizio avverso il silenzio. Il Tribunale ha ritenuto che l’adozione del provvedimento espresso — ancorché di diniego — esaurisca l’oggetto del contendere, facendo venir meno l’interesse strumentale alla pronuncia sul silenzio.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che renda superflua la decisione. La pronuncia è resa conformemente alle conclusioni delle parti, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate in via eccezionale, valorizzando l’esplicita richiesta avanzata dalla ricorrente nella memoria del 23.12.2024. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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