Competenza territoriale cristallizzata dalla fase cautelare e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1825 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione sulla competenza territoriale resa dal giudice amministrativo in sede cautelare, ove non impugnata, vincola la successiva fase di merito. L’art. 15, comma 2, cod. proc. amm. va letto nel senso che l’incidente cautelare è la sede in cui le parti hanno l’onere di eccepire e il giudice il dovere di rilevare l’incompetenza, esaurendosi in quella fase il potere officioso. La decisione sulla competenza, anche implicita, vincola dunque la pronuncia sul merito. Quanto all’interesse, la sopravvenuta titolarità di una diversa posizione lavorativa, che fa venir meno l’utilità del bene della vita conteso, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per la Regione Lombardia. Nella prima prova scritta, composta da sei domande a risposta aperta, ha riportato il punteggio di 17/30, inferiore alla soglia di sufficienza di 21/30, ed è stata esclusa dalla procedura, non accedendo alle prove orali.

Ha quindi impugnato il giudizio negativo, la griglia di valutazione e l’elenco degli ammessi agli orali, deducendo eccesso di potere per asserita incoerenza dei punteggi rispetto ai criteri, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il Ministero si è costituito in resistenza; il controinteressato ha eccepito l’incompetenza territoriale e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. La Terza Sezione, in sede cautelare, aveva respinto la domanda con ordinanza n. 999/2020, affermando espressamente la competenza del Tribunale adito in relazione agli effetti regionali degli atti impugnati. Tale statuizione non è stata appellata.

Il punto di diritto è che la formula dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., per cui il giudice decide sulla competenza prima della domanda cautelare, individua nella sede cautelare il momento in cui le parti hanno l’onere di eccepire e il giudice il dovere di rilevare l’incompetenza. Il potere officioso si esaurisce in quella fase. La decisione sulla competenza, anche implicita, vincola quindi la decisione del merito.

A sostegno il Collegio richiama Cons. giust. amm. Sicilia, 21.06.2016, n. 182 e TAR Lazio, sez. V, 16.11.2022, n. 15064. L’eccezione del controinteressato è pertanto disattesa.

Nel merito il giudice rileva che la ricorrente, in vista dell’udienza, ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità: nelle more del giudizio ha ottenuto una diversa posizione lavorativa. Ne deriva il venir meno dell’interesse all’accoglimento, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda. Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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