Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e competenza territoriale nel giudizio cautelare (TAR Lombardia n. 1824 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione implicita sulla competenza territoriale, resa dal giudice amministrativo in sede cautelare, vincola la successiva decisione di merito quando le parti non l’abbiano impugnata con l’appello avverso l’ordinanza cautelare. L’art. 15, comma 2, cod. proc. amm. concentra nella sede dell’incidente cautelare tanto l’onere di eccezione delle parti quanto il dovere di rilievo officioso del giudice, esaurendo in quella fase il potere di esaminare la competenza. Il ricorso che, per sopravvenuta sopravvenienza di una diversa posizione lavorativa, perda il proprio oggetto è improcedibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico per esami e titoli a duemilaquattro posti di DSGA per la Lombardia, indetto con D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. Superava la prova preselettiva e la prima prova scritta con il punteggio di ventuno/trentesimi. Nella seconda prova scritta, di natura tecnico-pratica, conseguiva sedici/trentesimi e non era ammessa alla prova orale.
Impugnava quindi l’esito negativo della correzione, la griglia di valutazione e l’avviso di ammissione agli orali, deducendo eccesso di potere per incoerenza della valutazione rispetto ai criteri prestabiliti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il controinteressato eccepiva l’incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il TAR del Lazio. La domanda cautelare era respinta. In vista dell’udienza di merito la ricorrente depositava istanza di declaratoria di improcedibilità, avendo nel frattempo ottenuto una diversa posizione lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Osserva che l’ordinanza cautelare di rigetto aveva espressamente affermato la competenza del Tribunale adito, sul rilievo che gli effetti degli atti impugnati avevano riflesso soltanto regionale. Poiché le parti non avevano impugnato quella statuizione con l’appello, la relativa decisione, ancorché implicita, vincola la fase di merito.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 15, comma 2, cod. proc. amm. La norma va letta nel senso che la sede dell’incidente cautelare è quella in cui le parti hanno l’onere di eccepire e il giudice il dovere di rilevare l’incompetenza. Ne consegue che il potere officioso di esaminare la questione si esaurisce nel giudizio cautelare e che la decisione sulla competenza, anche implicita, condiziona la decisione del merito.
A sostegno il Collegio richiama Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 giugno 2016, n. 182 e TAR Roma, Lazio, sez. V, 16 novembre 2022, n. 15064. L’eccezione del controinteressato è pertanto disattesa.
Nel merito, il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente, che ha rappresentato di aver ottenuto nelle more una diversa posizione lavorativa. Da tale dichiarazione deriva la perdita dell’interesse alla definizione del giudizio. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione della vicenda. Il dispositivo ordina l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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