Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 320 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. A seguito delle modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio e nomina, già d’ufficio, un commissario ad acta per il caso di inerzia perdurante.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 17/2025 del 23.01.2025, aveva accertato il diritto della ricorrente — docente precaria titolare di supplenze nell’anno scolastico 2023/2024 — al beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice del lavoro aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23, che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata la sentenza in giudicato — con attestazione del Tribunale di Campobasso del 17.03.2025 — e rimasta l’amministrazione inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.03.2025. Il Collegio ritiene quindi ammissibile il ricorso, essendo dimostrata la definitività del titolo.

Sul piano delle formalità esecutive, il TAR osserva che la sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 23.01.2025. Richiamando le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, il Collegio rileva che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata disposizione richiede soltanto il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Il TAR afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Il ricorso è dunque fondato, anche nel merito, corrispondendo la somma richiesta a quella indicata nella sentenza del Tribunale.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Dispone inoltre la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante: questi è individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, e dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 40 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 350,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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