Scatti stipendiali al personale in quiescenza estesi alla Guardia di Finanza (TAR Molise n. 199 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, e segnatamente agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, anche quando l’accesso al pensionamento avvenga a domanda, purché al momento della cessazione dal servizio siano maturati il requisito anagrafico dei 55 anni di età e quello contributivo dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la presentazione dell’istanza non ha natura decadenziale, essendo meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Non è richiesta la maturazione contemporanea dei due requisiti, ben potendo gli stessi perfezionarsi in tempi differenziati. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché la restrizione correlata al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, era stato collocato a riposo su domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e aver prestato più di 35 anni di servizio. Egli ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS non aveva riconosciuto il beneficio, sostenendo che lo stesso non spettasse ai soggetti cessati dal servizio per scelta volontaria e, comunque, a chi non avesse provato la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. L’Istituto ha inoltre prospettato la necessità che età e anzianità maturassero nel medesimo anno, circostanza non verificatasi nel caso concreto. Da qui il ricorso al Tribunale amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto quella che ha qualificato come eccezione di decadenza, pur non sollevata espressamente in tali termini dall’INPS. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1231/2019 e del TAR Friuli Venezia Giulia n. 133/2021, il Tribunale ha affermato che il termine del 30 giugno non comporta alcuna conseguenza decadenziale in ordine al diritto, essendo finalizzato soltanto a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Parimenti priva di base giuridica è la tesi della necessaria maturazione contemporanea dei requisiti, limitandosi la norma a richiederne la concorrenza per la proposizione della domanda.
Nel merito, il Tribunale ha ripercorso l’evoluzione dell’istituto: dall’art. 13 legge n. 804/1973, riservato ai Generali e Colonnelli, all’estensione ai sottufficiali operata dall’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 come sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990, fino all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che ha attribuito i sei scatti anche in caso di pensionamento a domanda, purché con 55 anni di età e 35 di servizio utile. La giurisprudenza ha costantemente esteso il beneficio, originariamente riferito alla Polizia di Stato, ai corpi che compongono le forze di polizia, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 2988 e 10353/2023 e C.G.A.R.S. n. 1131/2022.
Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, il Collegio ha aderito all’orientamento ormai uniforme del Giudice d’appello secondo cui la disposizione limitativa del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale concerne il solo calcolo della base pensionabile, desumibile dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992. Ne consegue che essa non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 2931 e 10353/2023.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il riconoscimento produca un’estensione generalizzata del beneficio, subordinato al duplice requisito di età e anzianità, e ha richiamato la discrezionalità legislativa nel determinare le prestazioni sociali, con menzione di Corte cost. nn. 180/1982 e 220/1988. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità con inclusione dei sei scatti e condanna al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali. È stata invece negata la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono state compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali solo recentemente composte.
Nota della Redazione
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