Struttura precaria su area aperta esclusa dall’art. 20 L.R. Sicilia n. 4/2003 (TAR Sicilia n. 3544 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La precarietà della struttura realizzata non è condizione sufficiente per l’applicazione dell’art. 20 della L.R. Sicilia n. 4/2003. Il beneficio della deroga ai titoli edilizi presuppone un indefettibile requisito ulteriore: che le opere consistano nella chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati, ovvero nella copertura di spazi interni, oppure ancora nella chiusura di verande o balconi. Le opere realizzate su spazi totalmente aperti ed estranei alla struttura originaria dell’immobile non rientrano nell’ambito applicativo della norma, con conseguente legittimità del provvedimento che ne dichiari l’inammissibilità della regolarizzazione. L’atto endoprocedimentale di accertamento, rivolto ad altri organi della stessa amministrazione, non è impugnabile per difetto di interesse a ricorrere.
Il Fatto
I proprietari di un’unità abitativa in Catania avevano realizzato nel giugno 2017 una tettoia metallica costituita da pannelli coibentati e chiusa con vetrate e pannelli sandwich, presentando una relazione tecnica asseverata ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 e versando le relative somme. Nel 2023 i medesimi proprietari depositavano una C.I.L.A. asseverata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 16/2016, per la regolarizzazione della struttura precaria.
Con provvedimento dirigenziale del 16/06/2023 il Comune comunicava l’inammissibilità della C.I.L.A. I ricorrenti impugnavano tale atto insieme al verbale di sopralluogo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003 e vizi di eccesso di potere. Depositavano poi motivi aggiunti avverso la segnalazione della Polizia Municipale del 29/10/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti. La segnalazione del Comando di Polizia Municipale non è, ad avviso del giudice, un provvedimento amministrativo, ma un mero atto endoprocedimentale di accertamento, rivolto alla Direzione Urbanistica competente in materia di repressione degli abusi. Esso non lede in modo attuale, diretto e personale la posizione dei ricorrenti: i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per originaria carenza di interesse.
Passando al ricorso principale, il Tribunale riporta il testo dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003, che deroga ai titoli edilizi per la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie. I ricorrenti fondavano la pretesa esclusivamente sul carattere precario delle opere. Il Collegio ritiene che tale precarietà sia requisito ulteriore rispetto a un presupposto indefettibile che nella specie manca.
Le opere, infatti, risultano realizzate in spazi totalmente aperti ed estranei alla struttura originaria dell’immobile: precisamente sulla parte dell’area in proprietà non ancora edificata, in adiacenza ai fronti Sud e Ovest dell’edificio. Gli stessi ricorrenti lo avevano dichiarato con valore confessorio. La chiusura, dunque, non riguarda terrazze, verande o balconi, né spazi interni.
La legittimità di una sola delle ragioni poste a base dell’atto è sufficiente a sorreggerlo: il Collegio richiama il consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 aprile 2024, n. 3480, secondo cui il rigetto delle doglianze verso uno dei motivi idonei a comprovare la legittimità dell’atto rende superfluo l’esame delle altre censure. Le ragioni indicate sono di per sé sole sufficienti ad escludere l’applicabilità della norma invocata.
Il ricorso è quindi rigettato, con assorbimento delle censure sul carattere precario delle opere e sull’incompletezza del modello C.I.L.A. in ordine alla regolarità urbanistica, agli scarichi fognari e alla dichiarazione antimafia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.000,00 euro, con riparto interno al 50% tra i due ricorrenti.
Nota della Redazione
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