Fatturato progettista e attività di formazione non sono servizi di ingegneria (TAR Puglia n. 186 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, resa ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, non rientra nella nozione di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvv), d.lgs. n. 50/2016 e non può essere computata nel fatturato globale minimo annuo richiesto dalla lex specialis per il progettista indicato. La mancanza del requisito economico-finanziario in capo al progettista alla data di scadenza delle offerte ne impedisce la sostituzione quando i criteri di valutazione dell’offerta tecnica attribuiscono rilievo alle attività e alle professionalità del progettista stesso, perché la sostituzione comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta, in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento. L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse sulle censure relative al requisito del progettista.
Il Fatto
Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, sede di Bari, ha indetto una procedura aperta per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico del Palazzo di Giustizia di Bari. La disciplina applicabile è stata individuata nel d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 225, comma 8, d.lgs. n. 36/2023.
Il Consorzio ricorrente si è classificato primo. All’esito della verifica dei requisiti, il responsabile del procedimento ha disposto l’esclusione per mancato possesso, alla data di scadenza delle offerte, del requisito del fatturato minimo annuo riferito al progettista indicato. La gara è stata aggiudicata alla seconda classificata. Il Consorzio ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione; la società aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione del Consorzio e i punteggi attribuiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il requisito di capacità economica e finanziaria previsto dall’art. 7.3 del disciplinare, che richiede un fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e architettura, comprovato, per le società di capitali, mediante bilanci approvati alla data di scadenza delle offerte.
Nel corso del procedimento la stazione appaltante ha ritenuto di computare, ai fini del fatturato del progettista per il 2020, anche l’importo relativo ai corsi di formazione in materia di sicurezza. Il TAR accoglie sul punto il ricorso incidentale: la mera attività di formazione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, non rientra nella nozione di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvv), d.lgs. n. 50/2016, che richiama i servizi riservati a professioni regolamentate ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il richiamo all’art. 46 del Codice conferma che si tratta di attività tecniche specialistiche riferite a singole commesse, non di formazione generica.
Nel merito, il Collegio rileva l’inidoneità probatoria delle integrazioni prodotte: i plurimi rimaneggiamenti contabili non consentono di confermare con certezza il possesso del requisito; il bilancio è stato rettificato dopo la scadenza del termine; la dichiarazione IVA relativa al 2020 evidenzia un volume d’affari inferiore alla soglia prescritta. L’istanza istruttoria del Consorzio resta quindi priva di rilevanza.
Quanto alla dedotta sostituzione del progettista, il TAR la ritiene impraticabile. L’offerta tecnica è stata sottoscritta dal progettista e ha conseguito punteggi in virtù delle sue referenze e certificazioni; i criteri previsti dalla lex specialis conferiscono espresso rilievo alla figura del progettista. La sostituzione comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta, contraria ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, causa C-210/20, e alla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato n. 9923/2022 e Cons. Stato n. 8296/2023.
In conclusione, il ricorso incidentale è accolto; il ricorso principale è in parte improcedibile e in parte respinto; i motivi aggiunti sono improcedibili. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.