Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta elettronica docente e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 145 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La domanda è ammissibile quando il ricorrente dia prova del passaggio in giudicato del provvedimento e del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il Tribunale fissa il termine per l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. Alla condanna all’esecuzione si aggiunge quella al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 gennaio 2024 n. 78. Con quella pronuncia il giudice del lavoro le aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020-2023 e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad adottare i provvedimenti necessari a garantirne il godimento, oltre al pagamento della retribuzione professionale docenti per i periodi lavorati nell’anno scolastico 2018/2019 e delle spese di giudizio.

Il Ministero non esegue spontaneamente. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che si pronuncia in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La ricorrente deposita copia dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede l’esecuzione: il titolo esecutivo è dunque definitivo.

Il Tribunale esamina poi il rispetto del termine dilatorio. Rileva che la ricorrente ha notificato la sentenza in data 29 gennaio 2024 e che è così decorso il termine di centoventi giorni contemplato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione è quindi accertata e la domanda è fondata.

In accoglimento del ricorso, il TAR ordina al Ministero di ottemperare al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’esecuzione deve avvenire mediante rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditamento sulla stessa delle somme riconosciute e pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alle spese di lite liquidate in sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che, previo accertamento dell’inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi trenta giorni, anche mediante delega a un dirigente della stessa direzione generale.

Infine il Tribunale accoglie la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario. Le spese del procedimento sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *