Improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti di promozione (TAR Puglia n. 185 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso un provvedimento di inquadramento del personale transitato dal Corpo Forestale dello Stato, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non impugni i successivi provvedimenti di promozione adottati dall’amministrazione di destinazione, dei quali pure assume la lesività. Tali atti sopravvenuti implicano nuove e ulteriori valutazioni di interessi e non possono ritenersi automaticamente travolti, con efficacia immediatamente e direttamente caducante, dall’eventuale annullamento degli atti presupposti. Ne deriva la necessità di una corretta impugnazione degli atti ulteriori, pena l’improcedibilità del ricorso. La questione, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., impone l’assegnazione alle parti di un termine per memorie prima della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al ruolo dei Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, era stato assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 1° gennaio 2017, in forza di un decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato. Con successivo decreto del 12 dicembre 2018 il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco lo promuoveva a ruolo aperto dalla qualifica di Capo Squadra AIB a quella superiore di Capo Squadra Esperto AIB, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 124/2015, dell’art. 12, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 15 d.lgs. n. 177/2016 e dell’art. 1, comma 1, lett. l) e m), d.lgs. n. 95/2017, oltre all’eccesso di potere per disparità di trattamento. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile. Nelle more, l’interessato veniva assegnato all’Arma dei Carabinieri e ivi conseguiva ulteriori promozioni, oggetto di specifici provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’udienza pubblica, sollevava d’ufficio profili di irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione dei sopravvenuti provvedimenti dell’Arma dei Carabinieri. Con successiva ordinanza assegnava alle parti un termine di dieci giorni per memorie scritte, vertenti sulla questione dell’improcedibilità rilevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale osserva che non risultano impugnati i sopravvenuti provvedimenti di promozione adottati dall’Arma dei Carabinieri, dei quali il ricorrente assume la permanente lesività. Tali atti, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, non possono ritenersi automaticamente travolti dall’eventuale annullamento degli atti presupposti, oggetto del giudizio.

Il Collegio esclude che l’annullamento del decreto impugnato possa esplicare efficacia immediatamente e direttamente caducante sui provvedimenti sopravvenuti. La loro autonomia valutativa impone una specifica e corretta impugnazione, la cui omissione determina l’improcedibilità del ricorso.

La difesa del ricorrente aveva sostenuto che i decreti di promozione nell’Arma dei Carabinieri non incidevano sulla ricevibilità del ricorso, ribadendo la perdita dei diritti quesiti e dell’anzianità in grado maturata nel Corpo Forestale. Il Tribunale non ritiene di seguire tale impostazione: la mancata impugnazione degli atti ulteriori è dirimente e assorbe ogni ulteriore rilievo.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese processuali per la sussistenza dei presupposti di legge. Il Tribunale dispone, inoltre, l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *