Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1894 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del proprio diritto — il giudicato formatosi sul titolo e il suo passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. — spetta all’Amministrazione intimata dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il riparto dell’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione sull’esecuzione, non assolve tale onere e non vale a contrastare la fondatezza della domanda. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, comprensivo di sorte capitale, interessi e oneri accessori, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Non sono dovute le spese di precetto, in quanto l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Con sentenza n. 2919/2023 del 29 giugno 2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha accertato il diritto del ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre spese.
Il ricorrente ha notificato la sentenza ai fini esecutivi il 3 luglio 2023; il titolo è poi passato in giudicato, come da attestazione del 23 ottobre 2023. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la ritualità del ricorso: attestazione del passaggio in giudicato, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La domanda è quindi ammissibile sotto il profilo processuale, non essendo contestati i presupposti dell’art. 112 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale applica il principio dell’onere della prova dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, ma la stessa, costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione in merito al ricorso.
Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidandi secondo legge e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.
Il Collegio esclude invece la dovutezza delle spese di precetto eventualmente sostenute, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza dell’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro, distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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