Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1895 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che assuma idonei a escludere l’obbligo di esecuzione, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.. L’amministrazione che si costituisca senza formulare alcuna deduzione in merito non può sottrarsi all’ottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’integrale esecuzione del giudicato, comprensiva di capitale, interessi e oneri accessori, e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza n. 692/2023 del 23 febbraio 2023, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori.

Il titolo è stato notificato il 15 aprile 2023 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e persistendo l’inattività dell’amministrazione, il ricorrente ha notificato ricorso per ottemperanza il 2 novembre 2023, depositandolo il 12 novembre 2023. Ha chiesto il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore anticipatario. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la ritualità del ricorso, sulla scorta dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La fase di ottemperanza risulta pertanto correttamente instaurata.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.. Poiché il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che avrebbero escluso l’obbligo esecutivo. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha però formulato alcuna deduzione.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo esecutivo comprende la sorte capitale, gli interessi liquidati nei termini e nella misura indicati nel titolo, e gli oneri accessori, incluse le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.

Il Collegio esclude invece le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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