Sei scatti stipendiali ai fini TFS per personale in quiescenza a domanda (TAR Abruzzo n. 254 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile, e si computa nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o morte, è stato implicitamente abrogato per effetto dell’abrogazione espressa, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872), del d.lgs. n. 66/2010, della disposizione che lo aveva integralmente sostituito. L’abrogazione di una norma abrogatrice opera ex nunc e non determina la reviviscenza della norma abrogata, salvo espressa deroga del legislatore. Unico soggetto obbligato alla liquidazione del TFS è l’ente previdenziale, non l’amministrazione di appartenenza né il Ministero quale ordinatore primario della spesa.
Il Fatto
I ricorrenti, militari già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, si sono congedati a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS ha escluso dalla base di calcolo la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali.
Sollecitata la rideterminazione, il Corpo ha declinato la competenza in favore dell’ente previdenziale, che a sua volta ha negato il beneficio invocando la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione del TFS. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare e l’accoglie. Secondo un orientamento consolidato, richiamato anche dal Consiglio di Stato, sezione III, n. 1231 del 2019, l’unico soggetto obbligato a liquidare ed erogare il TFS è l’ente previdenziale competente, non l’ente con cui è intercorso il rapporto di servizio. La qualificazione del Ministero come ordinatore primario della spesa rileva sul piano contabile, ma resta estranea al rapporto obbligatorio che fonda il titolo del pagamento.
Nel merito il ricorso è fondato. L’INPS, nel redigere il progetto di liquidazione, ha applicato l’art. 1, comma 15-bis, ritenendolo vigente e speciale rispetto all’art. 6-bis. Il Tribunale esclude entrambi i presupposti: la disposizione era stata integralmente sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del d.lgs. n. 66/2010.
Il Collegio richiama il principio, ormai ius receptum, secondo cui l’abrogazione di una norma abrogatrice non produce la reviviscenza della norma abrogata, salvo espressa eccezione del legislatore (Corte costituzionale n. 13 del 2012). Ne consegue che l’INPS ha erroneamente applicato una norma non più in vigore.
Sul punto la sentenza richiama il precedente conforme del C.G.A.R.S., sezione I, n. 770 del 2022, reso su fattispecie identica, che individua nell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 la norma generale di disciplina del TFS per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, con espresso rinvio all’art. 6-bis. Il beneficio, in virtù dell’estensione soggettiva del comma 2, non è riservato a chi cessa per età, inabilità o morte, ma si applica anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con i prescritti requisiti.
Il Tribunale riconosce quindi il diritto ai sei scatti del 2,50 per cento ciascuno e condanna l’INPS a corrispondere l’indennità di buonuscita con la maggiorazione della base pensionabile, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono compensate nei confronti del Ministero e dichiarate non ripetibili verso l’INPS non costituito.
Nota della Redazione
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