Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento (TAR Calabria n. 44 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento di una somma di denaro ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria ivi accertata. Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’ente non è ammesso a sindacare il contenuto del giudicato, ma deve provare di avervi dato esecuzione: il relativo onere probatorio grava sull’amministrazione. In mancanza di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare, detratto quanto eventualmente già corrisposto, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inerzia, nomina un commissario ad acta. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del 15 maggio 2023, n. 595, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato un Comune al pagamento, in favore di due genitori, della somma di € 34.669,00 a titolo di danno non patrimoniale — di cui € 5.581,00 per danno morale — e di € 100,00, da rivalutare secondo l’indice ISTAT, a titolo di danno patrimoniale. La stessa sentenza ha posto a carico dell’ente le spese dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e i costi della consulenza tecnica d’ufficio, nei rapporti interni interamente a carico del Comune.

La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. Il titolo esecutivo è stato notificato, ma l’ente non ha provveduto al pagamento. I creditori, compreso il difensore distrattario, hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme dovute. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando anzitutto l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e divenuto inoppugnabile. La sentenza della Corte d’Appello, non impugnata, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’ente pubblico.

Su questo presupposto il Tribunale ha affermato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata nel giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, ha precisato il Collegio, l’ente non può rimettere in discussione il contenuto della decisione, ma è tenuto a dimostrare di avervi dato esecuzione. Trattandosi di onere probatorio posto a carico dell’amministrazione, la mancata costituzione e la conseguente assenza di prova dell’avvenuto pagamento hanno determinato l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha quindi dichiarato, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’obbligo dell’ente di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e ha assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento.

Per il caso di inerzia protratta oltre tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale di un diverso Comune, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, prevedendo che questi provveda, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, e ha condannato l’ente al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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