Nessun titolo legittimante alla permanenza dell’impianto in area SIC (TAR Emilia-Romagna n. 193 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto accordo territoriale di riqualificazione fluviale, che si limiti a prevedere la possibilità di partecipazione del privato a un successivo accordo di programma, non integra titolo legittimante alla permanenza di un impianto di lavorazione inerti. Il giudicato formatosi su precedenti pronunce, che abbia definitivamente escluso ogni attività in loco diversa dalla riqualificazione dei luoghi, impedisce di ritenere ammissibile il mantenimento dell’impianto, anche per attività diversa da quella estrattiva. L’esistenza del vincolo paesaggistico e ambientale e l’inclusione dell’area in SIC confermano l’incompatibilità dell’attività con la destinazione dell’area. La compensazione delle spese può essere disposta per la novità delle questioni esaminate.
Il Fatto
Due società ricorrenti, proprietarie di un impianto di lavorazione inerti attivo dal 1955 su un’area poi inclusa nel SIC “Meandri del fiume Ronco”, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Forlimpopoli n. 72 del 28.11.2018. Con tale atto l’ente ha approvato le proposte pervenute all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, rigettando quella delle ricorrenti perché ritenuta non rientrante nelle facoltà dell’art. 4 L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 e rinviando ogni valutazione a un eventuale accordo di programma.
La vicenda contenziosa è risalente. L’autorizzazione all’estrazione, già prorogata fino al 2004, era stata oggetto di un primo giudizio definito con sentenza del TAR Bologna n. 4453/2008, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3996/2014. Un secondo giudizio, relativo all’ordine di cessazione e sgombero del 2014, si era chiuso con sentenza del TAR Bologna n. 291/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3103/2022. Le ricorrenti hanno censurato la delibera per eccesso di potere, sostenendo che l’accordo territoriale del 2013 costituisse titolo idoneo al mantenimento dell’impianto e che il Comune avrebbe dovuto avviare la fase negoziata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure e individua nelle precedenti pronunce il punto dirimente. La questione centrale riguarda l’esistenza di un titolo che legittimi la permanenza dell’impianto sui luoghi. Le ricorrenti invocavano l’accordo territoriale sottoscritto nel 2013, che avrebbe regolato i rapporti tra le parti in vista di un futuro accordo di programma.
Il giudice richiama il principio già affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3103/2022: non vi è alcun elemento logico o testuale che consenta di attribuire all’accordo territoriale la valenza di titolo legittimante. Esso si è limitato a prevedere la possibilità di partecipazione a un successivo accordo di programma per la riqualificazione dell’area, destinata a un parco fluviale intercomunale. Il mancato raggiungimento dell’intesa non può impedire la dismissione, non avendo il mantenimento alcuna base legale o convenzionale.
Il Collegio valorizza inoltre la convenzione del 7.4.1998, il cui art. 23 consentiva la permanenza degli impianti solo per le operazioni di sistemazione finale dell’area, con obbligo di rimozione all’esito. Ne deriva l’insussistenza di qualsiasi titolo al mantenimento, anche per attività diversa da quella estrattiva, come già affermato dalla sentenza del TAR Bologna n. 4453/2008.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama la sentenza n. 291/2020, confermata in appello, che ha escluso la possibilità di mantenere l’impianto, essendo ammessa in loco la sola riqualificazione dei luoghi. Irrilevante è la distinzione tra attività estrattiva e lavorazione di inerti. Il Comune ha dato esecuzione al giudicato, ribadendo diffida e ordine di sospensione derivanti da provvedimenti definitivi.
Il Collegio osserva infine che l’area rientra nel SIC e che la Regione ha avviato il procedimento espropriativo per la messa in sicurezza del fiume, con approvazione del progetto definitivo e del piano particellare. Le ulteriori opzioni su aree alternative prospettate dalle ricorrenti non assumono rilievo, essendo state qualificate dalle stesse come semplice proposta agevolativa. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.