L’ottemperanza impone la decorrenza amministrativa ma non le retribuzioni escluse dal giudicato (TAR Lombardia n. 169 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al contenuto del giudicato e non può estenderne la portata. Quando la sentenza da eseguire ha annullato i provvedimenti che fissavano la decorrenza amministrativa dell’immissione in ruolo a una data successiva a quella giuridica, l’Amministrazione è tenuta a riconoscere formalmente tale decorrenza retroattiva. Il riconoscimento non comporta però la corresponsione delle retribuzioni, del t.f.r. e della ricostruzione della posizione previdenziale per il periodo che la stessa sentenza ha escluso, essendo quel capo sub iudice in appello. L’ordine di esecuzione resta dunque circoscritto ai soli capi passati in giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Esercito come volontario in ferma breve, era stato ammesso al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal 9.1.2009. Durante il tirocinio una visita medica ne aveva accertato l’inidoneità, con conseguente proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo dal 16.2.2008. Il provvedimento veniva annullato dal TAR Lazio e la decisione era confermata dal Consiglio di Stato.

Riammesso in servizio, il ricorrente ottenne l’immissione nel ruolo dei VSP con decorrenza giuridica dal 10.1.2009 ma amministrativa solo dal 15.4.2021. Il TAR Brescia, con sentenza n. 626/2023, annullava i provvedimenti nella parte relativa alla decorrenza amministrativa, riconosceva le retribuzioni per il solo periodo di ferma breve e negava quelle successive. Proponeva appello avverso quest’ultimo capo. Ottenuto il grado richiesto, agiva per l’ottemperanza dei capi restanti, contestando le ulteriori note con cui l’Amministrazione ribadiva la decorrenza economica dal 15.4.2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica i motivi aggiunti: essi non introducono un nuovo petitum, ma chiariscono quale parte dell’originario petitum attenda ancora soddisfazione. Quanto al grado, è cessata la materia del contendere, avendo l’Amministrazione attribuito il grado calcolando l’anzianità dal 10.1.2009.

Sul nodo centrale, il Tribunale richiama il paragrafo 6 della sentenza ottemperanda e rileva che quel capo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. L’Amministrazione è quindi tenuta a riconoscere formalmente la decorrenza amministrativa dell’immissione nel ruolo dei VSP dal 10.1.2009, anziché dal 15.4.2021.

Il Collegio precisa però i limiti dell’ordine. Il riconoscimento non comporta la corresponsione delle retribuzioni dalla data più risalente, né il riconoscimento del t.f.r. e della ricostruzione della posizione previdenziale e assicurativa da quella data: quei capi sono stati esclusi dalla sentenza ottemperanda e uno di essi è sub iudice in appello. La decorrenza dal 10.1.2009 rileverà ad ogni altro effetto amministrativo, diverso da quelli esclusi.

Quanto alla posizione previdenziale e al t.f.r., gli adempimenti vanno compiuti solo per il periodo dal 16.2.2008 al 9.1.2009, nel quale il ricorrente rivestiva la qualifica di VFB, e non per il periodo successivo, espressamente escluso dalla sentenza.

Il Ministero deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta ed eventualmente di un’astreinte, su richiesta del ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza. La soccombenza dell’Amministrazione è prevalente, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *