Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Comune inerte (TAR Sicilia n. 1944 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’irrevocabilità del giudicato e la rituale notificazione del titolo in forma esecutiva all’amministrazione debitrice, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ordina all’ente di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale entro un termine perentorio. Ove perduri l’inadempienza, nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva su richiesta di parte. La domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta quando ne sussistano i presupposti e si determina negli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con una precedente sentenza di questo TAR, il Comune intimato era stato condannato al pagamento della differenza dovuta a titolo di TFS in favore degli eredi di un ex dipendente, oltre al risarcimento del danno per il mancato e ritardato pagamento delle somme ancora dovute a tale titolo, con rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo. Il medesimo provvedimento condannava l’amministrazione alla refusione delle spese di lite, poi distratte in favore del procuratore antistatario con successiva ordinanza di correzione materiale.
Non ottenuta l’esecuzione, gli eredi e il difensore in proprio proponevano ricorso collettivo per l’ottemperanza al giudicato. Il Comune non si costituiva in giudizio. La causa passava in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: dalla documentazione in atti emerge che la sentenza è divenuta irrevocabile e che è stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Su tali basi il ricorso è dichiarato fondato e merita accoglimento. Il Tribunale ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, in favore della parte ricorrente.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva e su richiesta di parte entro sessanta giorni dall’insediamento.
È altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone tutti i presupposti, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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