Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 1943 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. La produzione del provvedimento con cui l’amministrazione autorizza il competente Dipartimento del Tesoro alla corresponsione della somma, adottato peraltro dopo la notifica del ricorso, non integra di per sé esecuzione del giudicato, in difetto di prova dell’effettivo pagamento. Il ricorso è pertanto fondato e va ordinata la piena ottemperanza al titolo, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con sentenza n. 1799/2023, emessa in data 12.10.2023 nel giudizio n. 2435/2019 R.G., il Tribunale civile di Messina – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 18.008,55, oltre interessi, a titolo di emolumenti non percepiti durante gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2014/2015. La pronuncia è stata notificata via pec all’amministrazione in data 7.10.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Messina in data 17.04.2025.
In assenza di pagamento, con ricorso notificato il 10.04.2025 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare integrale esecuzione alla sentenza. Il Ministero si è costituito in data 23.04.2025, versando in atti, nella successiva data del 21.05.2025, il decreto con cui il dirigente scolastico dell’istituto ha autorizzato il Dipartimento del Tesoro alla corresponsione della somma in esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. È provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’amministrazione in data 7.10.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pari a centoventi giorni, rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza avvenuta il 10.04.2025.
Nel merito, la sentenza risulta tuttora non eseguita e l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Il Collegio richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, richiamando T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.
Il Ministero non ha dimostrato, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Alla produzione del decreto n. 5484 della dirigente scolastica, adottato in data successiva alla notifica del ricorso, non ha fatto seguito alcuna attività difensiva dalla quale emergesse l’eventuale presenza di fatti impeditivi all’esecuzione, né la prova dell’avvenuto pagamento.
Non si ravvisano quindi motivi giustificativi dell’inadempienza. Il ricorso è fondato: sussiste l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni; il Collegio richiama il rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 800,00 oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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