Ordinanza demolizione: obbligo di descrizione puntuale degli abusi e condono pendente (TAR Lombardia n. 3093 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive, pur costituendo atto vincolato che non richiede particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico, deve individuare e descrivere le opere da ridurre in pristino in maniera puntuale e specifica, sì da renderne comprensibile l’oggetto ed eseguibile il comando, in ossequio al principio di tassatività e determinatezza della sanzione amministrativa. È illegittimo l’ordine ripristinatorio adottato in pendenza di un’istanza di condono non ancora definita, giacché la presentazione della domanda di sanatoria determina l’inefficacia delle pregresse ingiunzioni e la sospensione dei procedimenti repressivi fino alla definizione del condono. Il diniego di sanatoria è legittimo quando difetti l’autorizzazione paesaggistica, il cui mancato rilascio entro il termine di legge integra un silenzio-rigetto di natura provvedimentale, ostativo alla conclusione del procedimento. Il manufatto che, per dimensioni e destinazione funzionale a esigenze permanenti, non riveste carattere precario esige il permesso di costruire e, se collocato in zona vincolata, anche l’autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare destinato alla lavorazione di inerti e alla produzione di conglomerati cementizi, classificato in parte in zona industriale e artigianale e in parte ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico e in fascia A del P.A.I. del Bacino del Po. All’esito di un’istruttoria sulla regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti, il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione che ingiungeva la rimozione di cinque opere riscontrate come abusive.
Impugnata l’ordinanza, il Comune ne ha disposto il parziale annullamento in autotutela, espungendo due manufatti in quanto già sanati. La società ha quindi gravato l’atto di autotutela. Nelle more, l’Ufficio tecnico ha respinto la domanda di condono presentata nel 1986 in relazione ad alcuni manufatti, diniego impugnato con ricorso per motivi aggiunti. La questione giunge al giudice amministrativo sul corretto esercizio del potere repressivo e sulla legittimità del diniego di sanatoria in area vincolata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene parzialmente fondato il ricorso introduttivo. L’atto di autotutela non individua con precisione i contorni dell’abuso relativo al fabbricato a piano terra, là dove distingue la parte sanata dal titolo abilitativo da quella ancora sub iudice. Tale indeterminatezza impedisce di comprendere l’oggetto dell’ordinanza e di eseguirla, in violazione del principio di tassatività della sanzione: l’ordine di ripristino deve descrivere le opere in maniera puntuale, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto ai manufatti per cui pendeva l’istanza di condono, la Corte rileva che l’ordine ripristinatorio è illegittimo in parte qua. La presentazione della domanda di sanatoria ai sensi degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985 determina l’inefficacia delle ingiunzioni pregresse e sospende i procedimenti repressivi fino alla definizione del condono; ne deriva che la mancata definizione dell’istanza rende illegittima l’ordinanza per gli abusi cui essa si riferisce.
Il motivo sulla copertura in ferro e telo plastico è infondato. Le notevoli dimensioni e la destinazione a esigenze permanenti, seppure periodiche, escludono la precarietà dell’opera e impongono il permesso di costruire, considerato anche il collegamento funzionale con il complesso produttivo. Rileva la destinazione impressa al bene, non il mero dato strutturale, e l’intervento va valutato nel suo complesso.
Il locale gasolio non è riconducibile a volume tecnico irrilevante, poiché ricade in area vincolata e in fascia P.A.I.; sotto il profilo paesaggistico assume rilievo ogni ingombro percepibile alla visuale, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Quanto al locale centrale termica, la Corte esclude che la qualificazione come volume tecnico valga a sottrarlo alla sanzione.
Il ricorso per motivi aggiunti è respinto. Il diniego di condono è legittimo: la mancanza del parere regionale, non reso nel termine, integra un silenzio-rigetto ex art. 32 della legge n. 47/1985, vigente ratione temporis, ostativo alla sanatoria. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo il contenuto del diniego enucleabile dal preavviso. La repressione degli abusi è attività doverosa e vincolata, a prescindere dallo stato soggettivo del responsabile.
Nota della Redazione
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