Supervalutazione art. 50 d.P.R. 1092/1973 esclusa per il perito in telecomunicazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 197 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’aumento di un terzo del periodo di servizio previsto dall’art. 50 d.P.R. n. 1092/1973 ha un ambito soggettivo circoscritto e tassativo. Il secondo comma lo riserva al personale dell’Amministrazione postelegrafonica addetto a mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista o capo-turno negli uffici radio P.T.; il perito in telecomunicazioni non rientra in tali categorie. La distinzione per attività e per amministrazione di appartenenza si ricava dalla separata previsione dei due commi ed è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale, ordinanza n. 168/2001. Le mansioni tipizzate sono definitivamente superate dal 1° gennaio 1994 per effetto della privatizzazione, sì che non possono estendersi al rapporto previdenziale successivo. Spetta alla Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego al solo fine di stabilirne l’incidenza sul trattamento di quiescenza.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A. con mansioni di radiotelegrafista presso la Radio Costiera P.T. di Messina fino al pensionamento, chiedeva all’INPS il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 50 d.P.R. n. 1092/1973, consistente nell’aumento di un terzo del periodo di lavoro prestato con tale qualifica. L’Istituto rigettava la domanda rilevando che la qualifica di perito di telecomunicazione non rientrava tra le attività previste dalla norma.

Adito il Giudice del Lavoro, questi declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale, chiedendo in via principale dichiararsi la competenza del giudice del lavoro e, in subordine, il riconoscimento del beneficio.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dichiara inammissibile la domanda volta a far dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario: avverso la sentenza declinatoria il ricorrente avrebbe dovuto proporre gravame, non riassumere il giudizio dinanzi al giudice contabile. La questione, peraltro, attiene alla ricostituzione della pensione e ricade nella giurisdizione della Corte dei conti, come confermato dalle Sezioni Unite n. 784/2021 e n. 16168/2011 per i dipendenti in quiescenza delle Poste Italiane.

Nel merito il ricorso è infondato. Dagli atti datoriali risulta che il ricorrente ha svolto mansioni di perito TLC presso la Stazione Radio Costiera di Messina dal 1989 al 1993. L’art. 50 citato, nel secondo comma, estende la supervalutazione al solo personale postelegrafonico con mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista o capo-turno negli uffici radio P.T.

La differenziazione per attività e per amministrazione di appartenenza emerge dalla suddivisione in due commi e risponde a una precisa scelta del legislatore, superata nel vaglio di costituzionalità con l’ordinanza n. 168/2001. Il perito in telecomunicazioni non rientra tra le categorie tipizzate.

La Corte esclude inoltre che il beneficio possa essere accertato «ora per allora». Le mansioni indicate dalla norma sono state definitivamente superate con la costituzione dell’ente Poste dal 1° gennaio 1994 e poi di Poste Italiane S.p.A.; il riferimento al servizio anteriormente prestato va inteso come servizio reso prima della privatizzazione. Per il periodo 1989-1994, inoltre, il ricorrente non ha allegato prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni tipizzate, risultando solo quelle di perito in telecomunicazioni.

Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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