Silenzio sull’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ERP e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 1874 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di assegnazione in deroga di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale, è idonea ad avviare il relativo procedimento e fa sorgere in capo al Comune un obbligo giuridico di provvedere, in senso positivo o negativo. Il potere ampiamente discrezionale di assegnazione non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’alloggio, ma un interesse legittimo, che è soddisfatto solo se l’amministrazione si determina in senso favorevole. La mancata adozione del provvedimento conclusivo integra silenzio-inadempimento, in violazione del dovere generale sancito dall’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. Le note endoprocedimentali che si limitano a proporre un alloggio o a rinviare la risposta alla disponibilità di immobili adeguati non chiudono il procedimento.
Il Fatto
La ricorrente presenta in via telematica un’istanza di assegnazione in deroga di un alloggio ERP, ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento del Comune di Messina, assunta al protocollo nel mese di ottobre 2023. Il Comune avvia il procedimento, propone un primo alloggio, che la ricorrente rifiuta rappresentando ragioni di inadeguatezza, e in seguito ribadisce la richiesta. Con successiva nota il Dirigente lascia il procedimento aperto, subordinando l’eventuale riscontro alla disponibilità di un alloggio adeguato.
Ritenendo che tale nota non costituisca provvedimento conclusivo, la ricorrente propone ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e, in subordine, per l’annullamento della nota stessa ove intesa come diniego. Il Comune si costituisce sostenendo che il procedimento era ancora in corso e che gli atti adottati avevano natura endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di tardività della memoria e della documentazione depositate dal Comune, in quanto successive alla scadenza dei termini dimezzati previsti in materia di silenzio dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Di tali atti non si tiene conto ai fini della decisione.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro regolamentare. L’art. 12, comma 1, del regolamento comunale consente al Comune, in deroga alla graduatoria, di disporre con specifica determinazione sindacale l’assegnazione di un alloggio ERP ai nuclei familiari in situazioni determinate; il comma 3 impone che il provvedimento sia motivato e documentato. L’art. 13 disciplina la deroga ai requisiti di accesso per periodi non superiori a dodici mesi. Si tratta di norme derogatorie che attribuiscono un potere ampiamente discrezionale, ma non un diritto soggettivo all’alloggio.
Da tali disposizioni deriva che l’istanza dell’avente diritto fa sorgere in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere, la cui violazione configura silenzio-inadempimento. Il Collegio riconosce che il Comune ha prontamente avviato il procedimento e che le proposte di assegnazione sono state rifiutate. Il nodo è però se il procedimento sia stato definito. La risposta è negativa: la prima nota costituisce una mera proposta di assegnazione, la seconda si limita a rinviare il riscontro alla disponibilità di un alloggio adeguato.
Nessuno degli atti adottati è confluito nel provvedimento previsto dal regolamento, adottato con provvedimento motivato. Il Comune, a prescindere dal contenuto positivo o negativo della risposta, deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in applicazione del generale dovere di provvedere sancito dall’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. Le ulteriori doglianze avverso la nota del 21.12.2023 restano assorbite.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con spese a carico dell’ente. Il Collegio ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio gratuito e compensa le spese di lite in ragione delle plurime rinunce agli alloggi proposti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.