Concorso dirigenziale: divergenza dal bando tipo e onere di prova di resistenza (TAR Sicilia n. 1986 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La divergenza tra le previsioni del bando di concorso e il regolamento comunale in ordine alle modalità di conservazione e correzione delle prove scritte costituisce mera irregolarità, e non vizio di illegittimità, quando non incide sul rispetto dell’anonimato e sulla par condicio dei candidati. La contestazione dei vizi relativi alla composizione della commissione esaminatrice, salvo i casi di macroscopica incompetenza tecnica o di palese conflitto di interessi, è inammissibile se non dedotta nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell’atto di nomina, e comunque se non corredata dalla prospettazione della concreta incidenza negativa sulla valutazione delle prove. Il divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, è norma di stretta interpretazione e non si estende alla nomina dei componenti di una commissione esaminatrice. La censura sull’erronea formulazione dei quesiti esige la c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
Il Comune di Vittoria indice un concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente amministrativo. I ricorrenti, non ammessi alla prova orale all’esito della correzione degli scritti, impugnano i verbali di correzione delle due prove, l’ammissione dei soli controinteressati, la nomina della commissione e la graduatoria definitiva, con la relativa determina di assunzione dei vincitori.
Deducono la difformità del bando rispetto al bando tipo approvato dall’amministrazione e la violazione delle disposizioni regolamentari sulle modalità di assemblaggio e correzione congiunta delle prove, i vizi di composizione della commissione e le illegittimità nella predisposizione e valutazione dei quesiti. Il Tribunale, respinta in sede cautelare la domanda di sospensiva, decide all’esito dell’udienza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’eventuale divergenza tra il bando e il regolamento comunale, con riferimento al procedimento propedeutico alla correzione, non incide sul rispetto dell’anonimato né sulla par condicio dei candidati. Essa assurge pertanto a mera irregolarità e non costituisce profilo di illegittimità della procedura. La censura è rigettata nel merito.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il Tribunale richiama il principio secondo cui la contestazione dei vizi di composizione della commissione, fatte salve la macroscopica incompetenza tecnica e il palese conflitto di interessi, deve essere dedotta nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell’atto di nomina, oppure corredata dalla prospettazione della concreta incidenza negativa sulla valutazione delle prove (richiamata T.a.r. per la Puglia, sez. I, n. 1344 del 2021). Nel caso concreto il Comune ha dimostrato il previo vaglio dei curricula e la scelta tra docenti e ricercatori universitari.
Quanto al divieto di incarichi a soggetti in quiescenza, la Corte esclude che l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014 e dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015, possa estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice, non rientrando essa tra gli incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi e non essendo ammessa alcuna forma di analogia (richiamata T.a.r. per la Sicilia, sez. I, n. 1374 del 2018). Il criterio della preferenza per componenti appartenenti al territorio non è parametro inderogabile, ma va armonizzato con l’esigenza di acquisire le opportune professionalità accademiche.
Il terzo motivo è pure inammissibile. I ricorrenti non evidenziano l’effettivo interesse a una valutazione su cinque anziché sette domande, né l’erroneità della valutazione, limitandosi a un’ipotesi esemplificativa. Ai fini dell’ammissibilità della censura sull’erronea formulazione dei quesiti occorre la prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, si sarebbe collocato in posizione utile (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 1882 del 2019). Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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