Carta docente, ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 374 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’integrale adempimento del giudicato per alcune statuizioni e la persistente inesecuzione per altre, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle prime e accoglie il ricorso quanto alle seconde. Ove l’amministrazione non abbia completato l’esecuzione nel termine assegnato, va nominato un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. Allorché il commissario sia un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, commisurate alla serialità della causa e all’esecuzione quasi completa del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 200 del 12.04.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali e spese di lite liquidate in 1.300 euro per compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata il 15.04.2024, era passata in giudicato. Con la stessa nota il difensore aveva richiesto il pagamento all’Ufficio Scolastico Provinciale. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente propose ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato e rileva che, dopo il deposito del ricorso, l’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario e al pagamento del bonus relativo alla Carta docente. Su tali statuizioni il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto.
Residua invece l’inesecuzione del giudicato nella parte relativa agli interessi maturati sul credito. Il TAR sottolinea di aver già assegnato all’amministrazione, con rinvio della decisione, un termine di 90 giorni per l’adempimento spontaneo, nell’ottica di favorire l’esecuzione spontanea del giudicato.
Alla successiva camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento degli interessi; la difesa dell’amministrazione si è limitata a dichiarare di aver sollecitato i propri uffici, senza fornire indicazioni utili a una definizione bonaria. Il Tribunale esclude così ogni ulteriore differimento.
Integrata la fattispecie dell’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per la parte residua, individuandolo nel Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa e della quasi completa esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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