Certificazione biologica e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1988 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di certificazione biologica svolta da un organismo privato autorizzato non integra esercizio di funzioni pubbliche e non attribuisce al certificatore la veste di pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, cod. proc. amm. Nei confronti del provvedimento con cui l’organismo sospende o revoca la certificazione, l’impresa certificata vanta una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. La cognizione sulle relative controversie appartiene pertanto al giudice ordinario e il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta innanzi al giudice indicato nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’unità produttiva destinata ad agricoltura biologica, ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento di soppressione cautelativa del 31.03.2020 e il successivo provvedimento definitivo del 29.04.2020. Con quest’ultimo l’organismo di certificazione ha sospeso per sei mesi la certificazione dell’attività di produzione dell’unità produttiva, con ritorno in conversione per ventiquattro mesi di un singolo appezzamento.
Il ricorrente ha dedotto la nullità degli accertamenti e delle analisi disposte dall’autorità giudiziaria, l’errato inquadramento della fattispecie e la contraddittorietà della motivazione, la carenza di abilitazione del laboratorio e il difetto di proporzione della misura, estesa all’intera unità produttiva anziché al solo appezzamento interessato. Si sono costituiti l’organismo di certificazione, eccependo il difetto di giurisdizione, e il Ministero, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione e la ritiene fondata, dichiarando il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della Cassazione Civile, SS.UU., 28.01.2021, n. 1914, che qualifica le certificazioni come strumenti di circolazione di informazioni destinati ai consumatori, ossia attestazioni di conformità del prodotto agli standard di legge e garanzia dell’affidabilità dell’impresa e dei suoi prodotti.
Il Tribunale valorizza il considerando 22 del Reg. (CE) n. 834/07, che impone di preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e di limitare strettamente le eccezioni ai requisiti della produzione biologica. Da questa premessa discende la qualificazione del rapporto tra organismo certificatore e impresa certificata in termini di diritto soggettivo.
La Corte esclude che l’organismo autorizzato assuma la veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm. e che eserciti, nell’esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche. L’attività certificativa resta così collocata nell’ambito dei rapporti privatistici, con la conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Individuato il giudice munito di giurisdizione, il Collegio applica l’art. 11 cod. proc. amm.: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione. Le spese di causa sono integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.