Diniego di permesso e accesso all’area interclusa esigono valutazione alternativa (TAR Sicilia n. 1985 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire è illegittimo per difetto di motivazione e carenza istruttoria quando l’amministrazione non esamina la soluzione progettuale alternativa proposta dall’istante per superare i rilievi relativi all’accesso all’area. La valutazione dell’accesso a un fondo in gran parte intercluso integra esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza o illogicità. Il carattere tendenzialmente vincolato del rilascio del titolo edilizio non esime l’amministrazione dal motivare in concreto l’inidoneità delle soluzioni prospettate. La richiesta di pareri e la convocazione della conferenza di servizi interrompono legittimamente i termini per la formazione del silenzio assenso.

Il Fatto

La società ricorrente presentava istanza di permesso di costruire per realizzare un impianto sportivo, ricreativo e per il tempo libero su un’area in gran parte interclusa, con unico accesso su una strada pubblica. Il Comune richiedeva un parere ai Vigili del Fuoco e uno alla Polizia Municipale, che esprimeva avviso negativo sulla sicurezza degli accessi pedonali e veicolari.

Dopo un incontro tecnico, la società formalizzava una richiesta di riesame, proponendo un cancello pedonale di un metro sul marciapiede prospiciente il parcheggio pubblico. Il Comune indiceva una conferenza di servizi e adottava il diniego. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto la tesi del silenzio assenso. I termini per l’accoglimento tacito dell’istanza risultano legittimamente interrotti dalla richiesta di parere ai Vigili del Fuoco e dalla convocazione della conferenza di servizi. Tali passaggi non costituiscono espedienti dilatori, considerata la collocazione dell’impianto e la necessità di verificare la sicurezza degli accessi.

Priva di fondamento è anche la censura sul carattere vincolato del rilascio. Il principio è corretto in termini generali, ma nella specie emergono problematiche dirimenti relative all’ingresso pedonale. La scelta tra le diverse soluzioni prospettabili attiene alla discrezionalità tecnica, non sindacabile se priva di profili di palese irragionevolezza.

Il ricorso coglie invece nel segno quanto alle carenze istruttorie e al difetto di motivazione. Dopo il primo parere negativo della Polizia Locale, la società aveva presentato una soluzione alternativa; la conferenza di servizi appositamente indetta non la esaminava. Il Comandante riconfermava il parere senza considerazioni specifiche, mentre altri dirigenti dichiaravano la propria incompetenza. Il rappresentante del SUAP, inoltre, introduceva un motivo ostativo diverso e disconosciuto dagli altri partecipanti.

Analoga contraddittorietà affligge il provvedimento finale. Il Responsabile dei Lavori pubblici richiamava la necessità di non creare un “inconsueto e rilevante precedente”, riconoscendo al contempo che l’apertura sul parcheggio non avrebbe pregiudicato l’assetto fisico del bene. I pareri successivi restavano generici, senza riscontro alle ulteriori disponibilità offerte dalla società, tra cui la cessione gratuita della strada interna e l’impianto semaforico.

Il Tribunale respinge infine la censura sulla violazione del principio di imparzialità e le istanze istruttorie, non avendo la ricorrente dimostrato l’identità delle fattispecie. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, salva la riedizione del potere; spese compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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