Condono edilizio e vincolo relativo, sanatoria preclusa per nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1983 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se congiuntamente: anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il terzo condono edilizio non ammette la regolarizzazione di opere che comportino nuovi volumi o superfici, indipendentemente dalla natura relativa o assoluta del vincolo. In presenza di tali opere il diniego dell’amministrazione è atto vincolato, non annullabile per omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, operando l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto alla Soprintendenza il parere paesaggistico di competenza su un’istanza di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003 e art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985, volta a regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato esistente ricadente nel territorio di un comune delle Isole Eolie.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022; il Comune ha quindi adottato il proprio atto di rigetto. La ricorrente ha impugnato entrambi davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a pareri favorevoli rilasciati in precedenza nella medesima zona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono edilizio. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 subordina la sanatoria in area vincolata a quattro condizioni concorrenti. La giurisprudenza amministrativa, richiamata in motivazione (Cons. Stato n. 1214 del 2025; Cons. Stato n. 8314 del 2024), precisa che l’abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria non è sanabile, restando indifferente la natura relativa del vincolo.

Il Giudice richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana n. 19/2021, qualificando la previsione statale come norma di grande riforma economico-sociale e superando il diverso indirizzo del CGARS, parere n. 291/2010. Da ciò deriva, in Sicilia, l’inapplicabilità del condono anche in presenza di vincoli relativi.

Nel caso concreto l’opera consiste in un ampliamento con aumento di volume e superficie, riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1, realizzata in area soggetta a vincolo paesaggistico apposto sin dai decreti assessoriali del 1966 e del 1979 e confermato dal piano paesistico delle Isole Eolie del 2001. Manca dunque il presupposto dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo.

Il Collegio esclude la fondatezza del primo motivo: essendo il diniego atto vincolato, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990 e non il terzo periodo, riferito ai soli provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo è infondato perché, in assenza dei presupposti di sanabilità, nessun approfondimento istruttorio era dovuto e il parere della Soprintendenza, ove reso, assume carattere vincolato; la motivazione per relationem alla circolare è adeguata. Il terzo motivo presuppone attività discrezionale e non può invocarsi la disparità di trattamento per perseverare nell’illegittimità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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