Ottemperanza per giudicato del lavoro: ordine di esecuzione e riserva del commissario ad acta (TAR Puglia n. 811 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale amministrativo, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione alle obbligazioni nascenti dal giudicato del giudice ordinario, ordina l’integrale esecuzione della sentenza entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine stesso. La condanna al pagamento di somme di denaro, già cristallizzata nel titolo esecutivo giudiziale, non richiede una rinnovata declaratoria di spettanza nel giudizio di ottemperanza, essendo sufficiente l’ordine di dare esecuzione al giudicato. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e può essere disposta direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, due sentenze favorevoli, passate in giudicato, con le quali era stato accertato il suo diritto a determinati benefici economici. Non avendo l’Amministrazione provveduto a dare esecuzione a tali pronunce, la lavoratrice ha proposto ricorso in ottemperanza innanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a fronte del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Tale accertamento ha fondato l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Il Collegio ha riservato la nomina del commissario ad acta all’eventualità che, dopo il decorso del termine, si protragga l’inadempimento, valorizzando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in omologhe cause, ove i ritardi erano stati determinati da mere carenze di organico. Tale circostanza ha altresì giustificato il rigetto dell’istanza di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi i presupposti per una pronuncia di condanna pecuniaria accessoria. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, il Tribunale ha poi disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, evidenziando il profilo dell’inerzia amministrativa. La pronuncia si chiude con la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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