Funzioni non tariffate come sovvenzione e insindacabilità delle scelte regionali (TAR Lombardia n. 1987 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento delle funzioni non tariffate non costituisce corrispettivo per attività escluse dal tariffario, ma integra una vera e propria sovvenzione pubblica, che la Regione può discrezionalmente erogare e determinare nel suo ammontare. L’amministrazione non è tenuta a liquidare una somma pari all’intera spesa sostenuta dalla struttura sanitaria, ma può periodicamente definire il contributo secondo il proprio potere programmatorio. Le scelte sui criteri di riparto e sui limiti di finanziamento sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei ristretti confini dell’eccesso di potere per palese arbitrarietà o illogicità manifesta. Gli importi qualificati come “valori standard di funzionamento” non costituiscono erogazioni minime garantite e non escludono l’applicazione degli abbattimenti previsti dalla stessa delibera regionale.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario, impugna la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/179 del 27 aprile 2023, recante le determinazioni sulla remunerazione delle funzioni non tariffate per l’anno 2022. La società contesta di avere ricevuto un importo inferiore a quello asseritamente spettante per le funzioni nn. 1, 4, 9 e 14 e di non avere ottenuto alcuna remunerazione per la funzione n. 11, relativa alla gestione del cd. File F.

La ricorrente sostiene che, in applicazione della precedente DGR n. XI/2014/2019, richiamata dalla delibera impugnata, il limite finanziabile dovesse essere calcolato sulla remunerazione conseguita nel 2018, maggiorata fino al 5%, e dunque in euro 1.516.164,00, a fronte dei 574.055,00 riconosciuti. La Regione eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione della delibera generale sui criteri di riparto e deduce comunque l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il sistema di finanziamento delle funzioni non tariffate è sovvenzione pubblica e non corrispettivo, con la conseguenza che la Regione può determinare l’ammontare del contributo senza vincolo di integrale ristoro della spesa. Su questa premessa il Tribunale ritiene di conformarsi alle proprie precedenti decisioni che hanno respinto due analoghi ricorsi della stessa struttura per gli anni 2020 e 2021, richiamate ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), cod. proc. amm.

Il primo motivo è infondato. Il limite del 5% va calcolato, per espressa previsione della delibera, al netto delle funzioni non più attuali, mentre la ricorrente lo calcola includendovi funzioni ormai non finanziabili. Il difetto di motivazione non sussiste, perché l’abbattimento deriva proprio dall’espunzione di tali remunerazioni. La diversa impostazione della ricorrente si risolve in una censura di merito, estranea al sindacato di legittimità sulla scelta programmatoria regionale.

Quanto alle funzioni nn. 1 e 4, gli importi di euro 900.000,00 e 815.000,00 costituiscono solo “valori standard di funzionamento” e non erogazioni minime garantite. Su di essi operano gli abbattimenti di funzione e l’abbattimento di sistema volto a rispettare il tetto complessivo di 115,5 milioni di euro. I documenti depositati dalla Regione danno conto dei calcoli applicativi, senza integrazione postuma della motivazione.

Il quarto motivo è respinto alla luce dell’allegato della DGR n. XI/2014/2019, che subordina il finanziamento della funzione n. 11 al superamento del limite di valore di 100.000 euro, nella specie non raggiunto. Infine, la Corte esclude che le remunerazioni per le funzioni nn. 9 e 14 siano state determinate a forfait: la liquidazione segue i dati di sistema ed è soggetta all’abbattimento complessivo. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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