Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per particolarità della fattispecie (TAR Lombardia n. 1770 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. e dell’art. 35, ultimo comma, lett. c, cod. proc. amm., quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La particolarità della fattispecie e la limitata attività difensiva della parte intimata costituiscono ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la potestà genitoriale su una minore, ha impugnato davanti al TAR Lombardia i risultati di fine anno e gli atti con cui il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunna alla classe successiva, unitamente al giudizio di sospensione del scrutinio finale e agli esiti delle verifiche di riparazione. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con comparsa di mero stile. La domanda cautelare monocratica è stata respinta con decreto e, all’esito della camera di consiglio, la domanda cautelare collegiale è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris, con compensazione delle spese in ragione della novità di talune questioni. In corso di causa il patrocinio del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la rinuncia alla luce dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, imponendo la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dei commi 1 e 3 della norma. La dichiarazione di rinuncia, datata 27 marzo 2024, risulta sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in giudizio e notificata a mezzo PEC al Ministero in pari data: tutti i requisiti formali e temporali sono quindi integrati.
Il Collegio rileva inoltre che nessun interesse alla prosecuzione è stato rappresentato dalla parte resistente. Il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha controdedotto alle censure e non si è opposto all’estinzione. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, lett. c, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 3242 del 29.03.2023.
Quanto alle spese, il Collegio applica l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio ritenga di compensarle avuto riguardo a ogni circostanza. La particolarità della fattispecie e la limitata attività difensiva del Ministero giustificano la compensazione, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 3320 del 27.04.2022.
Il Tribunale dichiara conseguentemente estinto il giudizio per rinuncia e compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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