Decadenza dalla concessione di posteggio per inadempimento del piano di rientro COSAP (TAR Lombardia n. 1986 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di decadenza inserita nel provvedimento di rinnovo della concessione di posteggio, che sanziona il tardivo o omesso pagamento anche di una sola rata del piano di rientro per i canoni di occupazione del suolo pubblico, si aggiunge alle ipotesi decadenziali previste dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali e ha autonomi presupposti sostanziali e procedurali. La sua applicazione è legata al mero dato sostanziale dell’inadempimento dell’obbligazione assunta, restando irrilevante l’omessa notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, che è funzionale alla riscossione coattiva e non alla permanenza del rapporto concessorio. L’introduzione di tale condizione, non contemplata dalle linee guida ministeriali e dai criteri regionali, costituisce legittima esplicazione dell’autonomia dell’amministrazione, titolare di ampia discrezionalità nel definire le condizioni per il mantenimento dell’uso particolare di un bene del proprio patrimonio. La disparità di trattamento è configurabile solo rispetto ai tratti discrezionali del potere amministrativo e non di fronte a poteri vincolati.
Il Fatto
Una società era titolare di una concessione per l’esercizio del commercio su un posteggio di un mercato comunale, con scadenza al 31 dicembre 2020, e della correlata autorizzazione di tipo A. A seguito dell’avviso pubblico con cui il Comune ha avviato la procedura di rinnovo, subordinata alla regolarità dei pagamenti dei canoni, la società ha presentato istanza e, rilevata un’esposizione debitoria per il COSAP, ha convenuto con il concessionario della riscossione un piano di rientro mediante acconto e dodici rate mensili. Il Comune ha quindi rinnovato la concessione sino al 31 dicembre 2032, inserendo la clausola secondo cui il provvedimento decade in caso di tardivo o omesso pagamento di una sola rata del piano.
Ottenuto il rinnovo, la concessionaria ha versato solo parte delle rate. Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza e lo ha concluso con il provvedimento impugnato. La società ha chiesto l’annullamento, deducendo l’omessa notifica degli avvisi di accertamento esecutivo, l’assenza dei presupposti nelle linee guida e nei criteri regionali, la discriminazione rispetto ad altri esercenti e l’invalidità derivata dall’avviso pubblico.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., che si arresta solo dinanzi alle vertenze meramente patrimoniali su canoni e corrispettivi. Nella specie non si impugnano atti del procedimento di accertamento dei canoni, ma una declaratoria di decadenza incidente sulla permanenza del rapporto concessorio; ove emerga una pregiudizialità-dipendenza, il giudice può avvalersi del potere di accertamento incidentale ex art. 8 cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama l’art. 181, co. 4 bis, d.l. 34/2020 e gli atti applicativi, osservando che la previsione di rinnovo generalizzato si pone in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tuttavia tale profilo non ha rilievo decisionale, perché non è in contestazione il rinnovo bensì la decadenza conseguente all’esposizione debitoria.
È dirimente il fatto, incontestato, che la concessionaria abbia omesso di pagare tempestivamente alcune rate del piano, come emerge dalla stessa esposizione del ricorso; i versamenti successivi costituiscono pagamenti tardivi, inidonei a superare l’evento decadenziale ormai verificatosi. La dedotta sospensione dell’obbligo di pagamento per l’emergenza pandemica è priva di prova e comunque irrilevante, poiché l’inadempimento concerne le rate liberamente negoziate e non gli originari canoni.
In punto di diritto la clausola di decadenza, non contestata, si aggiunge alle ulteriori ipotesi normative e si lega al mero dato sostanziale del mancato o intempestivo pagamento. Sono pertanto infondate le censure sulle irregolarità procedurali: l’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, co. 792, l. 160/2019 è funzionale alla riscossione coattiva, mentre rileva l’inadempimento sostanziale. L’art. 104 del Regolamento COSAP disciplina solo il recupero coattivo e non la decadenza; l’art. 23 del medesimo Regolamento opera su un piano distinto.
Quanto all’avviso pubblico, la previsione che subordina il rinnovo all’assenza di insoluti non viene in rilievo, perché il Comune non l’ha applicata, avendo rinnovato la concessione. L’aggiunta della clausola non è biasimevole, costituendo espressione dell’autonomia dell’amministrazione, ed è allineata agli artt. 19 e 24 del Regolamento COSAP. Infine, la censura sulla disparità di trattamento è generica e smentita dal carattere vincolato del potere esercitato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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