Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel giudizio sull’ordine di demolizione (TAR Trentino-Alto Adige n. 19 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ordine di demolizione, la sopravvenuta adozione del permesso di costruire in sanatoria e il completamento dei lavori rendono improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, dichiarata l’improcedibilità, valuta la soccombenza virtuale con delibazione sommaria circa la fondatezza dei motivi, al fine di regolare le spese. Quando sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 95 della L.P. n. 9/2018, tale richiesta implica il riconoscimento dell’esistenza di un abuso edilizio e conferma la legittimità dell’ordine di demolizione. La domanda di compensazione delle spese proposta dai ricorrenti non può essere accolta in presenza di soccombenza virtuale.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in C.C. Meltina, impugnavano davanti al TAR il provvedimento con cui il Comune di Meltina, all’esito di un sopralluogo e dell’istruttoria ex art. 14 della L.P. n. 17/1993, aveva ordinato la demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire. I ricorrenti proponevano tre motivi, sostenendo la sussumibilità degli interventi nell’edilizia libera.

Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare che fissava l’udienza di merito, i ricorrenti presentavano istanza di sanatoria ex art. 95 della L.P. n. 9/2018. Il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria e i lavori venivano completati entro i termini. Con memoria del 13.12.2024 i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione dei ricorrenti e rileva che il conseguimento del permesso in sanatoria per tutti i lavori oggetto dell’ordine impugnato ha determinato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.

La questione si sposta sulla regolazione delle spese. I ricorrenti invocavano la compensazione, assumendo l’infondatezza della domanda di condanna del Comune. Il Tribunale procede a una sommaria delibazione propria del giudizio sulla soccombenza virtuale e ritiene che i motivi non siano idonei a dimostrare la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera.

Vi ostano, oltre all’inapplicabilità in provincia di Bolzano della disciplina statale richiamata, le dimensioni dei manufatti superiori ai limiti del regolamento comunale, la loro non precarietà e l’ancoraggio al suolo. Per uno dei manufatti la circostanza era ulteriormente confermata dalla previsione nel piano di recupero comunale, che lo sottraeva alla libera iniziativa degli amministrati.

Il Collegio valorizza poi la condotta processuale: successivamente all’adozione del provvedimento e dopo la proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno presentato istanza di sanatoria ex art. 95 della L.P. n. 9/2018. Tale richiesta, che consente il rilascio del titolo in sanatoria solo previo pagamento di un’oblazione pecuniaria a sanzione di un pregresso abuso, implica pacificamente il riconoscimento dell’esistenza dell’abuso edilizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 9975/2022, Cons. Stato, sez. VI, n. 4444/2022, TAR Campania, Salerno, n. 210/2024, TAR Lazio, Roma, n. 19137/2023 e TAR Catania, n. 2046/2023.

Accertata la soccombenza virtuale, i ricorrenti sono condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate come da dispositivo, oltre accessori di legge, CPA e IVA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *