Distanze dal confine e consenso del vicino (TAR Trentino-Alto Adige n. 18 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costruzione a distanza inferiore dal confine della proprietà è ammessa solo con il consenso scritto del confinante, mediante servitù da annotare nel libro fondiario. Tale onere non nasce con l’art. 2, lettera p), del D.P.G.P. n. 24/2020: già nel vigore della L.P. n. 13/1997 la giurisprudenza riteneva indispensabile l’autentica notarile sull’accordo privato di deroga alle distanze, per opporlo ai successivi aventi causa e per evitare strumentalizzazioni delle scritture private. La lettera r) del medesimo articolo, che pone il limite di pendenza 2:3, opera sul solo fenomeno volumetrico e non assorbe quello distanziale: una costruzione irrilevante ai fini della cubatura può rilevare ai fini delle distanze. La modifica dell’andamento del terreno assume quindi rilievo a prescindere dalla pendenza. Chi deduce in giudizio una precedente erronea determinazione comunale deve offrirne compiuta prova.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale in Comune di Badia, interessato dal 2011 da un intervento di risanamento energetico con ampliamento, assentito con concessione edilizia e due varianti, l’ultima delle quali rilasciata nel febbraio 2020.
Su ricorso di una vicina, il TAR annullava la variante del 2020 per difetto del parere della Commissione edilizia sulla documentazione integrativa; il Cons. Stato, con la sentenza n. 11761/2022, confermava l’esito con diversa motivazione. Seguiva un’ordinanza di demolizione, a sua volta annullata per indeterminatezza dell’ordine di ripristino. Il ricorrente presentava allora un progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 103 della L.P. n. 9/2018, respinto dal Sindaco con provvedimento del 15.7.2024 per mancanza del consenso del confinante in ordine alle distanze e per la qualificazione del progetto come sanatoria ex art. 95 della L.P. n. 9/2018. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il primo motivo — volto a sostenere l’applicabilità della L.P. n. 13/1997 in luogo della L.P. n. 9/2018 e quindi l’inapplicabilità del D.P.G.P. n. 24/2020 — è inammissibile per difetto di interesse. La regolamentazione sulle distanze dal confine per scarpate e movimenti di terra non ha subito modificazioni nel passaggio tra i due corpi normativi, e in ogni caso il ricorrente non ha ottenuto il consenso del vicino.
Il percorso argomentativo è netto. Il TAR riconosce che l’obbligo di servitù tavolare per la modifica della linea del terreno nella fascia di rispetto costituisce novità del plesso normativo del 2018. Ritiene però che l’art. 2, lettera p), del D.P.G.P. n. 24/2020 si sia limitato a certificare un obbligo di origine giurisprudenziale già consolidato, richiamando Cass. n. 1731 del 7 gennaio 2020: per mantenere una costruzione a distanza minore di quella legale non basta una scrittura unilaterale del vicino, ma occorre un contratto costitutivo di servitù prediale ex art. 1058 c.c., seguito dall’intavolazione data la peculiarità dell’ordinamento tavolare altoatesino.
Il secondo motivo è respinto sul piano probatorio. Il ricorrente assume che la scarpata fosse già stata approvata dal Comune, ma agli atti non risulta in modo certo che ciò sia avvenuto con le concessioni del 2017 o del 2020. Lo stesso ricorrente ammette che il progetto del 2017 riporta solo il prospetto e non la linea del terreno, e la scarpata figura come linea già approvata soltanto nei documenti progettuali del ricorrente, non in quelli approvati dal Comune. Chi invoca una precedente erronea decisione amministrativa deve offrirne compiuta prova.
Il terzo motivo investe il rapporto tra la lettera p) e la lettera r) del citato art. 2. Il Collegio distingue i due piani: la lettera r) riguarda unicamente il fenomeno volumetrico, stabilendo che ciò che si colloca sotto una certa pendenza è interrato e non entra nel calcolo della cubatura; il fenomeno volumetrico non assorbe quello distanziale. Ai fini delle distanze la nozione di costruzione si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato con i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 2660/2023 e n. 1309/2018, e rileva ogni modifica dell’andamento del terreno a prescindere dalla pendenza, come ribadito da Cons. Stato n. 9072 del 12.11.2024 nel richiamare Cass. n. 24842/2024 in tema di muri di contenimento.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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