Interesse al ricorso della quarta classificata e sindacato sui punteggi tecnici (TAR Emilia-Romagna n. 1 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società classificata al quarto posto che impugni l’aggiudicazione senza censure volte alla riedizione della procedura competitiva ha interesse alla decisione solo se tutte le doglianze formulate contro i concorrenti che la precedono risultino fondate; è sufficiente che la posizione anche di uno solo di essi non sia scalfita dal ricorso perché l’interesse venga meno. Nel sindacato sui punteggi dell’offerta tecnica il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione, ma rileva soltanto la manifesta illogicità, l’arbitrarietà o l’abbaglio sul dato fattuale. La circostanza che offerte analoghe, presentate per lotti con oggetto diverso, ricevano valutazioni difformi in relazione al medesimo criterio non integra di per sé vizio di irragionevolezza. Le notizie di stampa non sono idonee, da sole, a fondare un giudizio di inaffidabilità professionale dell’operatore economico, né sussiste obbligo dichiarativo in capo al concorrente in assenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale.

Il Fatto

Una centrale di committenza ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un appalto articolato in più lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto 1 la graduatoria collocava al primo posto la società poi aggiudicataria, seguita da una seconda e da una terza classificata; la ricorrente principale si collocava al quarto posto.

La quarta classificata ha impugnato la determina di aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dell’ammissione delle prime due classificate per difetto dei requisiti generali di partecipazione e l’irragionevolezza dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta l’ammissione della ricorrente principale e la valutazione della sua offerta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di soprassedere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità, potendosene prescindere ai fini della decisione. Ha quindi invertito l’ordine di proposizione dei motivi.

Sul secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente contestava il coefficiente assegnatole in relazione a un criterio di valutazione tecnica, sostenendo che offerte ritenute identiche, presentate per più lotti, fossero state valutate in modo difforme. Il Tribunale ha respinto la tesi: l’assunto muove dal presupposto erroneo che le offerte per i diversi lotti siano comparabili, mentre il lotto 1 ha oggetto diverso dagli altri due, e ciò incide necessariamente sulla valutazione. Non è dunque di per sé manifestamente illogico che offerte uguali per prestazioni diverse ottengano valutazioni difformi.

Il Collegio ha aggiunto che la ricorrente non ha dimostrato che la valutazione corretta fosse quella ottenuta negli altri lotti anziché quella del lotto 1, né che quest’ultima sia macroscopicamente illogica, arbitraria o frutto di abbaglio sul dato fattuale. Nulla esclude che l’errore riguardi semmai le valutazioni degli altri lotti, con la conseguenza che la pretesa di equiparazione si risolverebbe nella richiesta di reiterare un errore.

Il Tribunale ha poi esaminato il primo motivo, relativo ai requisiti generali, con riferimento alla seconda classificata. La ricorrente assumeva che la stazione appaltante avesse omesso di valutare il coinvolgimento della concorrente in un’inchiesta riportata dai media. Il Collegio ha rilevato che non è stato dimostrato alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria penale, nemmeno di avvio di procedimento: non sussisteva quindi obbligo di valutazione delle notizie di stampa, né obbligo dichiarativo in capo alla concorrente. Per giurisprudenza consolidata, richiamata nel testo, tali notizie non fondano da sole un giudizio di inaffidabilità professionale; nel caso concreto la notizia era peraltro generica e il versamento di contributi non è di per sé vietato.

Respinti entrambi i motivi, è venuto meno l’interesse della ricorrente principale alla decisione sulla mancata esclusione della prima classificata. Il ricorso principale è stato respinto; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conservando l’aggiudicataria il bene della vita per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale e compensate tra le due ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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