Diniego paesaggistico generico illegittimo per difetto di motivazione concreta (TAR Puglia n. 1195 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione quando si limita a opporre in modo generico ed aprioristico le esigenze di salvaguardia dei paesaggi rurali, senza esplicitare le ragioni concrete del contrasto con il contesto tutelato. L’art. 83, comma 2, punto a2), delle NTA del PPTR non preclude in assoluto la nuova edificazione, ma esclude solo gli interventi che non garantiscano la conservazione del contesto paesaggistico, delle tipologie edilizie, dei paesaggi agrari tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali. Tale valutazione va svolta in concreto, alla luce delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’opera e della sua interazione con il paesaggio circostante. Le deduzioni tecniche sviluppate dall’Amministrazione nelle proprie difese non possono integrare in via postuma la motivazione del provvedimento.
Il Fatto
La ditta ricorrente presentava al Comune di Fasano, in data 20.06.2022, istanza di permesso di costruire e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, per opere connesse all’installazione di un campo da paddle in un’area già adibita a campo di calcetto, nella frazione di Pozzo Faceto.
Con provvedimento dirigenziale n. 219/2022 del 25.8.2022, notificato il giorno successivo, il Comune rigettava l’istanza, richiamando le motivazioni della Commissione Locale per il Paesaggio e ravvisando il contrasto dell’intervento con l’art. 83, comma 2, punto a2), delle NTA del PPTR. La ditta impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendone la carenza di motivazione e rilevando l’irragionevolezza del trattamento differenziato rispetto al preesistente campo da calcetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 83 delle NTA del PPTR, dedicato alle misure di salvaguardia e utilizzazione per i paesaggi rurali. La norma, nella parte richiamata dal Comune, considera non ammissibili i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso, e in particolare quelli che comportano ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico.
Da questa lettura il TAR ricava che l’esigenza di tutela dei paesaggi rurali non implica una preclusione assoluta alla nuova edificazione. È esclusa soltanto l’ammissibilità degli interventi che non garantiscano la conservazione del contesto paesaggistico di riferimento, delle tipologie edilizie, dei paesaggi agrari tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.
Ne deriva che la compatibilità va valutata in concreto, alla luce delle oggettive caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’opera e della relativa interazione con il paesaggio circostante. Il provvedimento impugnato, invece, si limita a opporre in senso generico e aprioristico l’esistenza delle esigenze di tutela, senza articolare puntuali assunti motivazionali sulle ragioni del ravvisato contrasto, tenuto conto delle specifiche progettuali dell’intervento.
Il Collegio richiama il principio per cui il diniego di conformità paesaggistica non può fondarsi su una generica incompatibilità delle opere con il paesaggio, non potendo l’Amministrazione utilizzare espressioni vaghe e formule stereotipate, ma dovendo spiegare per quali concrete ragioni il manufatto risulti incompatibile con i valori tutelati dallo specifico vincolo (TAR Sardegna, Sez. II, n. 677 del 2021).
A nulla valgono le articolate deduzioni tecniche contenute nelle difese dell’Ente: si tratta di inammissibili integrazioni rispetto al tenore argomentativo del provvedimento. L’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, non certo tramite atti processuali o scritti difensivi (TAR Piemonte, Sez. III, n. 356 del 2024). La carenza motivazionale inficia dunque in radice il diniego e determina l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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