Sopravvenuta revoca della gara e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Puglia n. 1409/2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione stessa. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito si impone anche quando la stazione appaltante, nelle more del giudizio, abbia disposto la revoca del bando e di tutti gli atti consequenziali, rendendo impossibile il conseguimento dell’utilità finale perseguita. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese, che il giudice può compensare integralmente in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava al Lotto n. 1 di una procedura negoziata indetta dal Comando Flottiglia Sommergibili della Marina Militare di Taranto per attività di carenamento di un sommergibile presso l’Arsenale Militare, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante la escludeva per ravvisata anomalia dell’offerta; due successive istanze di riesame confermavano l’esclusione.
La società impugnava l’esclusione e le note di conferma, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’aggiudicazione in proprio favore, in via gradata il risarcimento per equivalente. Proponeva poi motivi aggiunti avverso l’ulteriore nota di conferma, la relazione del responsabile unico del progetto e alcune clausole della lex specialis. Nelle more, la stazione appaltante revocava il bando e gli atti consequenziali per sopravvenute e mutate esigenze, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La ricorrente depositava allora memoria chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la regola processuale: fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In questa ipotesi il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il collegio prende atto della dichiarazione depositata dal difensore il 3 ottobre 2025 e dei sopravvenuti provvedimenti con cui la stazione appaltante ha disposto la revoca del bando e di tutti gli atti discendenti, conseguenti e consequenziali. L’intervento in autotutela ha reso definitivamente impossibile il conseguimento dell’utilità finale ambita, ossia l’aggiudicazione della commessa.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non si pronuncia nel merito delle censure, che restano assorbite dall’esito processuale.
Sul regime delle spese, il collegio rileva l’esistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione. Le principali doglianze non apparivano condivisibili, in particolare quelle relative all’iniziale computo dei costi di smaltimento dei rifiuti da sabbiatura e alle indicazioni della lex specialis che contemplavano espressamente, per l’incarico di responsabile tecnico di laboratorio, la tariffa prevista per i professionisti esterni. La stazione appaltante, inoltre, aveva prontamente rettificato, dopo la prima istanza di riesame, le iniziali erroneità nei conteggi e nell’indicazione dei costi di talune sottovoci, poste in essere anche per le iniziali imprecisioni della ricorrente, che nell’offerta aveva fatto riferimento anche alla tecnica della sabbiatura.
Nota della Redazione
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